REPUBBLICA ITALIANA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 6 DICEMBRE 2002 - N. 56
Statuto del Comune di Aci Catena
Sommario
Lo statuto del Comune di Aci Catena è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 22 gennaio 1994. Successive modifiche sono state pubblicate nei supplementi straordinari nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 1996, n. 26 del 23 maggio 1998 e n. 48 del 27 ottobre 2000. Si ripubblica, di seguito, il testo del nuovo statuto, approvato con delibera del consiglio comunale n. 79 del 4 ottobre 2002, divenuta esecutiva dopo l'invio al CO.RE.CO. il 7 novembre 2002.
Titolo I AUTONOMIA E FUNZIONI
Art. 1 Autonomia del Comune
Il Comune di Aci Catena rappresenta la comunità lo cale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo ci vile, sociale ed economico. Ha autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare, impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce l'informazione e la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale, l'accesso da parte dei cittadini ai documenti amministrativi e ai procedimenti amministra ti vi anche attraverso la promozione dell'esercizio di udienza e del decentramento, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni. Stabilisce, altresì, l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a) sussidiarietà; b) l'ordinata convivenza sociale; c) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini: la parità giuridica, sociale ed economica della donna; d) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale; e) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; f) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato; g) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura; h) la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita; i) la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali per il rilancio di tutte le forme di turismo possibile sul territorio, al fine di diminuire la disoccupazione ed aumentare la qualità della vita. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza dei servizi comunali e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi. In applicazione di tale principio, le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate espressamente e ad opera di specifiche disposizioni di legge. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e program mi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
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Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone
La sede del Comune è situata nel palazzo civico di via Vittorio Emanuele n. 4 ed ivi si riuniscono, di norma, i suoi organi elettivi. Essa può essere modificata con delibera del consiglio comunale. Il territorio del Comune ha una estensione di Ha. 845. La superficie della zona urbana, comprendente anche le zone di espansione, si estende per Ha. 150 circa. Confina a nord-est con il territorio di Aci S. Antonio - Acireale, a nord-ovest con il territorio di Aci S. Antonio - Valverde, a sud-est e a sud-ovest con Acicastello e Valverde - Aci Castello. La popolazione, le famiglie, le abitazioni occupate e le abitazioni non occupate sono quelle risultanti dalle operazioni censuarie. Al presente statuto è allegata una planimetria nella quale sono rimarcati i confini del territorio. L'insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma. I bozzetti dello stemma e del gonfalone sono allegati al presente statuto. Non è consentito di usare e riprodurre i simboli del Comune senza espressa autorizzazione. La bandiera della Repubblica italiana, dell'Unione europea e quella della Regione siciliana vengono esposte all'esterno dell'edificio comunale in occasione delle riunioni del consiglio comunale.
Art. 3 Funzioni
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi.Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia regionale.
Art. 4 Ruolo
Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelar ne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio assodato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle attualità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo. Il Comune sancisce il ruolo della centralità della politica culturale e turistica, rivolta alla salvaguardia, al recupero e alla conseguente valorizzazione del patrimonio culturale - storico -artistico e archeologico. In questa direzione destina buona parte delle proprie risorse nonché tutti gli sforzi affinché si utilizzi la legislazione europea nazionale e regionale vigente in materia di tutela, di recupero e di valorizzazione, con l'accesso agli interventi finanziari in tal senso previsti. In particolare intende dare uno slancio prioritario e notevole alla salvaguardia e alla valorizzazione "potenziale" dei 3 grossi poli culturali e turistici ricadenti nel l'ambito del Comune: 1) il settecentesco eremo di Sant'Anna in Aci S. Filippo, con tutta la sua collina immersa nel verde dei limoneti, nella vallata delle Aci, da cui si posa lo sguardo sulla stessa Aci S. Filippo, su Aci Catena, Acireale e sull'azzurro mare Ionio di Capo Mulini. E' intendimento istituire un parco naturalistico fino al centro di Acicatena, vicino la chiesa di S. Maria del Sangue, in via Petralia, recuperando i vecchi casolari di campagna quali centri di fruizione turistico - artigianale; 2) la stupenda vallata greco romana di Reitana, in Aci S. Filippo, con tutta l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo dove sgorgano le acque sulfuree che alimentano lo stabilimento termale regionale di Acireale, con tutto l'hinterland dei mulini, con una adeguata area di protezione, salvaguardando l'intero nodo viario "storico" per fortuna "ancora" esistente, di via e piazza Pescheria, via Paratore, e via Sauri in modo particolare, in collaborazione con il Comune di Acireale per la parte da salvaguardare a livello intercomunale, ampliando la stessa area da tutelare suggeritaci dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania. Ciò per fare "rivivere" il "cuore pulsante" dell'antica Aci dell'epoca della Fiera Franca (dal 1422 al 1615), ancora recuperabile quasi nella sua globalità; 3) la stupenda timpa che va dall'eremo di Sant'Anna fino ad arrivare a Tavolone, stupenda area paesaggistica con agrumeti e macchia mediterranea, compresa l'area della contrada Giglio. In questo contesto di recupero e valorizzazione turistico - culturale si inseriscono, altresì, "itinerari" altrettanto interessanti: 1) la chiesa Madre di Aci S. Filippo (punto di riferimento religioso dell'Acese nel 1500 e 1600 Totius Acis Mater et Caput, di tutte le Aci Madre e Guida) con tutto il suo inestimabile patrimonio storico - culturale e artistico, l'annessa torre campanaria (ex torre di avvistamento arabo normanna, del XII secolo), e quello che c'è ancora da recuperare nel centro storico, come il settecentesco palazzo del vicario Rossi, della collegiata di Aci S. Filippo, ubicato in via Croce; 2) il palazzo dei principi di Campofiorito e di Campofranco, una delle testimonianze più tangibili di Aci Catena "d'altri tempi"; 3) la stupenda chiesa barocca di S. Giuseppe, la chiesa di S. Lucia e la chiesa Madre del santuario di Maria SS. della Catena; 4) il mirabile chiostro comunale del XVII secolo, con alcune magnifiche pitture del XVIII secolo; 5) salvaguardare la torre di Casalotto e zona circostante, rientranti nella stessa vallata di Reitana; 6) il centro storico sia di Aci Catena centro che della frazione di Aci S. Filippo.
Art. 5 Rapporti civici
Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali. Riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e considera la cittadinanza attiva strumento essenziale alla creazione di un sistema permanente di promozione e di tutela dei diritti. Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e garantisce ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire con l'amministrazione. Assicura la costante informazione sulla propria attività riconoscendo il diritto dei cittadini ad essere informati. Riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati in termini di benefici per la cittadinanza. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali della comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione al loro soddisfacimento. Armonizza gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti, per assicurare ai cittadini un uso più razionale del tempo. Informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione e delle procedure e del decentramento. Attua il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione al procedimento amministrativo dei cittadini interessati, la funzionalità dell'azione amministrativa, la semplificazione delle certificazioni amministrative mediante l'utilizzo delle certificazioni sostitutive e delle autocertificazioni, secondo le disposizioni stabilite dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti.Riconosce il principio di ripartizione dei poteri all'in terno dell'amministrazione attuando la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti al potere politico dai poteri gestionali attribuiti in via esclusiva ai dirigenti dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti.
Art. 6 Sviluppo economico
Il Comune riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione. Attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche. Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro. Concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attività agricole, turistiche, artigianali, commerciali, industriali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali. Favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione. Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive. In particolare, per quanto attiene all'agricoltura, valorizza le principali colture agricole locali attraverso la promozione della vendita e l'incentivazione alla trasformazione delle eccedenze. Per quanto attiene al turismo, assicura una idonea organizzazione propagandistica per far conoscere l'inestimabile patrimonio naturalistico, archeologico, storico ed architettonico di Aci Catena. Istituisce dei viari per facilitare la visita del predetto patrimonio da parte dei forestieri.Nella considerazione che lo sviluppo del turismo equivale a sviluppo sociale ed economico del paese, si indirizza verso un turismo agrituristico e industriale, diligentemente organizzato, creando o agevolando la realizzazione da parte dei privati di infrastrutture, punti base di richiamo dei turisti di costruzioni alberghiere.
Art. 7 Assetto del territorio
Il Comune, al fine di assicurare un idoneo ed ordinato sviluppo urbanistico del territorio e l'esercizio, nel rispetto della legge, del diritto alla casa da parte del cittadino, adotta i necessari strumenti urbanistici, assicura il loro costante aggiornamento, in rapporto alle reali esigenze della popolazione e cura la loro perentoria attuazione. Attraverso l'adozione dei predetti piani urbanistici pro muove anche la qualificazione degli insediamenti ci vili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.Nell'esercizio delle funzioni di sviluppo della comunità, si impegna ad adeguare il sistema di viabilità alle esigenze della cittadinanza, per garantire il miglioramento della qualità della vita assicurando all'interno del territorio i trasporti urbani per collegare la periferia con il centro urbano e viceversa.
Art. 8 Politiche sociali
Al fine di tutelare la propria comunità, il Comune di Aci Catena: a) promuove interventi ed assume iniziative a difesa dei diritti dell'infanzia; assicura le condizioni per favorire lo sviluppo psico-fisico dei bambini inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali, promuovendo la qualificazione degli operatori e dei servizi; promuove le condizioni per assicurare il concreto esercizio del diritto allo studio e all'istruzione nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo; b) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa dello sport ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico; favorisce e sostiene l'associazionismo economico e la cooperazione in genere ed in particolare quelli giovanili; assume le iniziative e promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione; c) allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, il consiglio può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi (baby consiglio). Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del consiglio comunale e della giunta, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa della città di Aci Catena nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondi dei ragazzi. Le modalità delle elezioni e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi (baby consiglio) sono stabilite con apposito regolamento; d) promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane e portatrici di handicap nella società; favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane e portatrici di handicap nella comunità familiare; promuove e favorisce centri di aggregazione per persone anziane e portatrici di handicap; crea le condizioni e le opportunità idonee per consentire alle persone anziane e portatrici di handicap di operare nell'ambito di attività socialmente utili; riconosce il valore di esperienze e di contributi che le persone anziane e portatrici di handicap posseggono, favorendone la acquisizione da parte della comunità; e) concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrate; promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei o extraeuropei;f) gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi per conseguire fini sociali e promuove lo sviluppo economico e civile della comunità. A tal fine utilizza tutti gli strumenti giuridici ed operativi previsti dalla legge, in particolare si avvale della facoltà di gestire i servizi pubblici in economia, in concessione, mediante aziende speciali, istituzioni, società per azioni e a responsabilità limitata, consorzi, accordi di programma e convenzioni.
Art. 9 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse da queste regolati. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al sindaco quale ufficiale del Governo.
Titolo II GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 10 Organi istituzionali
Sono organi del Comune il consiglio, il sindaco e la giunta.
Art. 11 Durata in carica e tutela
Il consiglio comunale, il sindaco e gli assessori durano in carica per il periodo previsto dalla legge ed assicura no la funzione degli organi fino all'insediamento dei successori, fatte salve diverse disposizioni espressamente previste dalla legge.
Art. 12 Obbligo di astensione
I componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle riunioni ed alle deliberazioni quando vengono trattati argomenti relativi a se stessi, al coniuge e a loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o generali quali i piani urbanistici soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del l'amministrazione o di parenti o affini fino a quarto grado.Detti componenti debbono astenersi inoltre dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture e/o appalti nell'interesse dell'ente o delle istituzioni soggette all'amministrazione o al controllo del l'ente stesso.
Art. 13 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dei responsabili dei servizi, dei provvedimenti sindacali, dei provvedimenti del direttore generale, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico; il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di essa al l'albo e diventano esecutive nei modi e termini di legge.
Capo I Il consiglio comunale
Art. 14 Elezione - Composizione - Durata
Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Le norme relative alla elezione, alla durata in carica, alla cessazione anticipata, alla composizione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Art. 15 Autonomia del consiglio
Il consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale organizzativa e finanziaria. Il regolamento ne fissa le relative modalità. I consiglieri comunali hanno la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzioni, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minore spesa.Il regolamento ne fissa le relative modalità.
Art. 16 Prerogative dei consiglieri
I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera collettività comunale. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato nonché copia degli atti relativi, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento. Tale esercizio dovrà essere esercitato nel rispetto della tutela della privacy. I consiglieri hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio; hanno altresì diritto di presentare interrogazioni e mozioni che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta, formalmente redatta dal consigliere, con l'ausilio degli uffici competenti in materia, è trasmessa al presidente del consiglio che, acquisiti i pareri obbligatori e preventivi dei responsabili dei servizi e della commissione consiliare permanente competente, la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri in ogni stato e grado di giudizio purché non sussista conflitto di interessi con l'ente.
Art. 17 Convalida degli eletti e surrogazione dei consiglieri
Alla convalida dei consiglieri proclamati eletti provvede il consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Ove non vengano sollevate questioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il consiglio provvede con votazione complessiva e palese. In caso contrario procede con votazione singola e palese alla sostituzione dei consiglieri non convalidati. Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente del consiglio o di un elettore. Il consiglio pronunzia la decadenza dei consiglieri, sentiti gli interessati con un preavviso di giorni 10, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze. Alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi causa successivamente alla convalida, provvede analogamente il consiglio. Le dimissioni presentate dai consiglieri, una volta presentate e registrate al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 18 Gruppi consiliari
Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione, la durata, il funzionamento dei gruppi consiliari e l'esercizio delle prerogative ad essi stessi conferite dalle leggi o regolamento.Il regolamento, altresì, disciplina le modalità di assegnazioni delle risorse e strutture necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 19 Conferenza permanente dei capigruppo
1. Nella prima seduta del consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano alla presidenza il consigliere da ciascuno di essi eletto presidente del gruppo. 2. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una commissione consiliare permanente nell'ambito della quale ciascun presidente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei consiglieri componenti il suo gruppo. La commissione è coordinata dal presidente del consiglio ed assume la denominazione di "Conferenza permanente dei capigruppo".3. Il regolamento determina i poteri della commissione, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Art. 20 Competenze del consiglio
1. Il consiglio comunale è l'organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto. 2. In particolare spettano al consiglio comunale: a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c) la definizione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative: e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; i) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dal consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari; l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo; m) definisce degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; n) l'adozione, su proposta della giunta municipale, del bilancio di mandato. Tale mandato sarà approvato dall'organo consiliare entro 6 mesi dal uso insediamento. 3. Il consiglio comunale provvede alla convalida dei consiglieri e decide sulle questioni di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge. 4. Verifica e controlla le attività fatte oggetto dei propri atti d'indirizzo. Approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune il regolamento contenente le norme per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.5. Le potestà consiliari non possono essere delegate ad altri organi, né da questi esercitate.
Art. 21 Commissioni speciali e permanenti
Il consiglio può istituire commissioni speciali con il compito di esperire inchieste e indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio stesso, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. E' fatto obbligo a tutti i responsabili dei servizi del Comune, nonché degli enti o aziende da esso istituiti, di fornire alle predette commissioni tutti i dati, i documenti e le documentazioni richiesti, senza vincolo di segreto. Le commissioni di cui sopra sono nominate, con voto palese, dal consiglio comunale nel suo seno e in esse devono essere rappresentati tutti i gruppi politici presenti nel consiglio stesso, a meno di espressa rinuncia. Il consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, con funzioni consultiva e obbligatoria sugli atti fondamentali di sua competenza stabilendo il numero e le attribuzioni, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio comunale. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite dai consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro 20 giorni dalla loro deliberazione di cui al primo comma e entro lo stesso termine li comunicano al presidente del consiglio comunale. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione con forme ai criteri indicati dal regolamento. Spetta al presidente del consiglio attivare le commissioni consiliari. Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento, garantendo alle minoranze le presidenze più importanti aventi funzioni di controllo e di garanzia. Il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori, nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
Art. 22 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia - Istituzione
1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche periodiche e di presentare al consiglio, tramite il presidente che provvede ad iscriverle all'ordine del giorno, relazioni illustrate dei risultati dell'attività esercitata. 2. La composizione e l'elezione della commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia sono stabilite dal consiglio in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai consiglieri dai quali sono costituite. 3. Il presidente della commissione è il consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggiore numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti ai consiglieri di altri gruppi. 4. Il regolamento determina i poteri della commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.
Art. 23 Convocazione e sedute del consiglio
Il presidente convoca con propria determinazione il consiglio comunale fissandone la data per le riunioni ordinarie e straordinarie. Stabilisce l'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare, dandone la precedenza alle proposte del sindaco compatibilmente con gli altri adempimenti previsti dalla legge e/o dallo statuto. L'avviso scritto, con l'allegato ordine del giorno, degli argomenti da trattare, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza o, nei casi d'urgenza, anche ventiquattro ore prima. La consegna deve risultare da apposita relata di notifica. E' obbligatorio per i consiglieri eletti entro dieci giorni dalla proclamazione comunicare alla segreteria generale la scelta di un domicilio eletto nel Comune. Nel caso di richiesta da parte di un quinto dei consiglieri in carica, il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dal la proclamazione degli eletti. L'ordine del giorno viene pubblicato all'albo pretorio contestualmente alla notifica ai consiglieri e sino all'inizio della seduta del consiglio allo scopo di portare a conoscenza del pubblico il giorno dell'adunanza.Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dalla legge o dal regolamento.
Art. 24 Presidenza delle sedute consiliari
Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione con voto segreto nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Con la stessa procedura il consiglio comunale elegge un vice presidente. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano presente nella seduta. Per gravi violazioni dei propri doveri istituzionali che compromettono il buon esercizio della funzione e ne viziano la neutralità possono essere revocati gli incarichi di presidente e di vice presidente su proposta di revoca adeguatamente motivata sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati posta in discussione entro i successivi 10 giorni dal deposito al protocollo generale. La proposta di revoca, con votazione segreta e separata, è approvata se ottiene i voti della maggioranza assoluta di consiglieri assegnati all'ente. Il vice presidente o il consigliere anziano, qualora la revoca viene presentata anche per il vice presidente, convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta o le proposte di revoca. Nella stessa seduta in cui viene approvata la revoca si deve procedere all'elezione del presidente ed eventualmente del vice presidente ai sensi delle vigenti norme di legge. La prima convocazione del consiglio comunale è di sposta dal presidente del consiglio uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del l'assemblea fino all'elezione del presidente. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo. Il presidente presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e, nell'esercizio di tale funzione, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Il presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, con provvedimento motivato e trascritto nel processo verbale. Nelle sedute pubbliche il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque del pubblico sia causa di disordine. In caso di assenza o impedimento del presidente la seduta è presieduta dal vice presidente e, in mancanza, dal consigliere anziano.Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 25 Validità delle sedute e delle deliberazioni
Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente per legge. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per i quali la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una maggioranza speciale.Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze devono tenersi in forma segreta.
Art. 26 Votazioni
I componenti del consiglio votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta salvo i casi stabiliti espressamente dalla legge. Le deliberazioni concernenti questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone o elezioni a cariche vengono adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche, le non leggibili, le nulle e gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Il presidente proclama l'esito delle votazioni effettuate; egli è assistito da tre scrutatori scelti fra i consiglieri ad inizio di seduta tra i propri componenti. E' consentito altresì sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
Art. 27 Verbale delle sedute
Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al presidente ed al consigliere anziano. Il verbale riporta i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, la indicazione nominativa dei consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti dalla votazione. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo, altresì ha diritto di fare dichiarazioni da riportarsi integralmente nel verbale delle sedute. I processi verbali delle sedute precedenti vengono messi a disposizione dei consiglieri, nei termini di legge, prima della seduta in cui sono proposti per l'approvazione. I consiglieri hanno diritto di inserire in essi delle rettificazioni che in ogni caso, prima dell'inserimento, devo no essere approvate a maggioranza dei presenti. Le rettificazioni vengono riportate nella delibera di approvazione dei processi verbali. I processi verbali vengono dati per letti. Si procederà all'eventuale lettura di esse a richiesta del singolo consigliere. Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale, la cui partecipazione consultiva, re ferente e di assistenza è richiesta dal presidente del consiglio per iniziativa propria e dei componenti il consiglio. Il segretario comunale, quando ritenga utile informare il consiglio su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziario - contabile relativi agli argomenti in trattazione, richiede al presidente di poter procedere in tal senso. Le informazioni date dal segretario vengono riportate fedelmente sul relativo verbale.Il segretario designa gli impiegati che devono coadiuvarlo in consiglio.
Art. 28 Deliberazioni del consiglio
Nessuna proposta di deliberazione può essere posta in votazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno della seduta. Ogni proposta di deliberazione, corredata della firma del proponente e del responsabile del procedimento, nonché del parere di regolarità tecnica e di quello contabile, se comporta spese, e del parere della commissione consiliare permanente competente, qualora istituite, nei casi previsti dal regolamento, deve essere depositata unitamente agli atti e alla documentazione di riferimento, a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza del consiglio; ove il consiglio venga convocato d'urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore. Prima di presentare le proposte di delibere "piano regolatore generale, bilancio, piano triennale delle opere pubbliche", convocare un'assemblea pubblica cittadina, con fini consuntivi e di indirizzo.Il parere della commissione consiliare permanente deve essere reso entro 8 giorni dalla trasmissione al proprio ufficio della proposta di deliberazione, salvo i casi stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 29 Albo delle presenze dei consiglieri
E' istituito l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni. L'albo sarà tenuto ed aggiornato dal responsabile del servizio affari consiliari, nell'ambito del settore segreteria generale e sarà consultabile dalla cittadinanza.
Art. 30 Regolamento del consiglio comunale
Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento comunale, che disciplina in particolare: a) il funzionamento del consiglio e, qualora istituite, la composizione ed il funzionamento delle commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive, consultive, di garanzia e di controllo, referenti, redigenti, di inchiesta e di indagine; b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni che può essere temporaneamente esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi; c) le modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto, di persone diverse dai consiglieri comunali, da questi ultimi espressamente delegati; d) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare, determinando, per ciascun candidato, i requisiti di competenza, professionalità e accertando la non appartenenza all'associazione i cui fini siano in contrasto con la costituzione e con le leggi statali e regionali in materia; e) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle istituzioni, delle aziende speciali, delle società per azioni e a responsabilità limitata a partecipazione comunale, dei concessionari di pubblici servizi; i) i procedimenti relativi ai rapporti tra il consiglio e i soggetti collettivi e le imprese che esercitano la loro attività nel territorio; g) la costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari, l'istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo; h) le modalità di esercizio del diritto dei gruppi consiliari di presentare proposte al consiglio; i) la presentazione, la discussione e la votazione di interrogazioni e mozioni, ordini del giorno da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari; j) i poteri del presidente per mantenere l'ordine della seduta; k) i casi tassativi di utilizzo della sala consiliare da parte di organismi diversi dal consiglio comunale;l) la disciplina e le modalità di attribuzione di forniture, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello di gruppi consiliari e delle commissioni regolarmente costituite, nonché delle risorse economiche attribuite alla presidenza del consiglio per il suo funzionamento.
Art. 31 Cessazione dalla carica del consiglio
La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali per la temporanea amministrazione di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali. Le nuove elezioni avranno luogo nella prima tornata utile.
Capo II Sindaco e giunta municipale
Art. 32 Modalità di elezione del sindaco e di nomina della giunta
Il sindaco è eletto, a suffragio universale e diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e con le modalità previste dalle leggi vigenti. Il sindaco dura in carica per il tempo stabilito dalle leggi vigenti ed è immediatamente rieleggibile secondo i limiti e le modalità fissate dalle leggi stesse. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiori ad 1/3, arrotondato aritmeticamente, dei componenti il consiglio comunale e fino ad un massimo di sedici unità. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune. Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza. Possono essere sospesi e/o rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessori comunali con quella di componente della Giunta regionale. Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco. Il consiglio comunale può discutere nel proprio seno una mozione di censura nei confronti degli assessori che nell'ambito delle proprie attribuzioni non svolgono con competenza e partecipazione il proprio ruolo. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente la giunta più anziano di età. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori entro 7 giorni. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati. In questo caso il consiglio comunale cessa dalla carica con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimenti permanenti comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
Art. 33 Funzioni della giunta
La giunta concorre all'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo dell'ente ed è responsabile verso il consiglio nell'attuazione dei programmi da esso approvati. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e sui risultati conseguiti, ha poteri di impulso e di proposizione nei confronti del consiglio, nonché poteri di indirizzo e di controllo sui servizi del personale. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, dei funzionari dirigenti e del direttore generale. Impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario e, ove nominato, al direttore generale che vigilerà sulla loro ottemperanza. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, per l'attività svolta nell'ambito delle deleghe loro individualmente assegnate dal sindaco con apposito provvedimento. Spettano alla giunta qualora non si tratti di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso o che non siano consentiti in atti di programmazione o di gestione generali i seguenti atti: a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti; b) contributi. Adotta in via esclusiva: c) regolamento e programma delle assunzioni del personale; d) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; e) sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art. 32, lett. f), della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare; g) predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al consiglio comunale per le deliberazione che questo competono; h) definisce in base alla proposta del direttore generale ove nominato o, in caso contrario, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui all'art. 11 dell'ordinamento contabile e finanziario;i) autorizza la costituzione in giudizio dell'ente in tutti i casi necessari per promuovere, transigere, resistere e conciliare le liti.
Art. 34 Funzionamento della giunta
La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Il sindaco presiede, dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. Saranno solo presentate all'esame della giunta le proposte corredate dalla firma dell'assessore competente per materia e del responsabile del procedimento, nonché del parere di regolarità tecnico e di quello contabile, se comporta spese.La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 35 Sedute della giunta
Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente e comunque in sede deliberante sono riservate ai suoi membri; alle sedute possono essere invitati i revisori dei conti, funzionari e impiegati per fornire chiarimenti e notizie in relazione agli argomenti posti in discussione.Il segretario generale partecipa alle riunioni della giunta e ne redige il verbale che sottoscrive unitamente al sindaco ed all'assessore anziano per età degli assessori presenti.
Art. 36 Attività degli assessori
Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e presentano, nell'ambito delle deleghe loro attribuite, le proposte formulate dai servizi, verificando che le stesse rientrino nella attuazione del programma del sindaco e nei criteri generali di indirizzo approvati dal consiglio. Gli assessori forniscono ai capi settore funzionari responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione delle proposte di loro iniziativa da sottoporre all'esame degli organi di Governo.L'attività degli assessori è promossa e coordinata dal sindaco.
Il sindaco
Art. 37 Funzioni, distintivo e giuramento
Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo. Il sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli organi comunali; dirige l'attività della giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale all'atto dell'insediamento.
Art. 38 Elezioni del sindaco
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e con le modalità previste dalle leggi vigenti.La durata della carica del sindaco è fissata dalla legge regionale.
Art. 39 Attribuzioni del sindaco
Il sindaco quale capo dell'amministrazione e organo monocratico elettivo: a) nomina la giunta, entro 10 giorni dalla proclamazione, comprendendo anche gli assessori proposti al l'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco; b) convoca e presiede la giunta; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle deleghe attribuite; c) compie tutti gli atti di amministrazione che dalle leggi o dallo statuto o dai regolamenti non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario generale, dei dirigenti e del direttore generale; d) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi costituiti per la gestione associata di uno o più servizi; può nominare per detta incombenza un proprio delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico; e) promuove la conclusione di accordi di program ma e svolge gli altri compiti connessi; f) nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalle leggi e dallo statuto comunale; g) nomina il direttore generale secondo i criteri previsti dal regolamento per l'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dell'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 così come recepite dalle leggi regionali 11 dicembre 1991, n. 48 e n. 23 del 7 settembre 1998; h) nomina il segretario comunale scegliendolo nel l'apposito albo; i) conferisce e revoca al segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni del direttore generale; j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento in base ad esigenze effettive e verificabili; k) conferisce incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero massimo di 2 in possesso del titolo di laurea ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relazionando annualmente al consiglio comunale sull'attività degli stessi; l) provvede sui ricorsi in opposizione contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del l'art. 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; m) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare la esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; n) indice i referendum comunali; o) il sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di sovrintendenza dell'attività amministrativa, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale; p) egli compie gli atti con conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del consiglio comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune; q) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni cui partecipa il Comune, svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale e in coerenza con gli obiettivi e indirizzi di P. E. G.;r) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
Art. 40 Deleghe
Il sindaco ha la facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega, anche generica, a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui agli assessori spettano poteri di indirizzo e di controllo. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. Le deleghe di cui al presente articolo e le eventuali modificazioni delle stesse devono essere fatte per iscritto.Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e a loro si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Art. 41 Attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, ove non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
Art. 42 Potere di ordinanza del sindaco
Il sindaco adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Il sindaco quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.Ove l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero eventualmente incorsi.
Capo III Responsabilità
Art. 43 Responsabilità degli amministratori e del personale
Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Il sindaco, il vice sindaco, il segretario generale, il direttore generale, i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi, che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale la denuncia è fatta a cura del sindaco. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nel l'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi. La responsabilità personale nell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.Ai dipendenti comunali, fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile si applicano, in materia di responsabilità disciplinare e di controversie di lavoro, le disposizioni del regolamento sull'organizzazione e, per quanto in esso non previsto, le norme di cui agli artt. 2106 del codice civile all'art. 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 del titolo IV del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto dettano in materia gli artt. 409 e seguenti del c.p.c. e il contratto-quadro sulla conciliazione nel pubblico impiego in vigore.
Art. 44 Responsabilità degli agenti contabili
Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.
Titolo III IL DIFENSORE CIVICO
Art. 45 Istituzione dell'ufficio
Nel Comune di Aci Catena può essere istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del l'amministrazione comunale e delle aziende e sui dipendenti, segnalando al sindaco, al segretario generale e ai funzionari responsabili, gli abusi, le disfunzioni, le carenze sui ritardi nei confronti dei cittadini. Egli deve verificare, su fondata segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di sua iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività dell'assunzione di decisioni od atti in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant'altro incida sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti. L'attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle società di capitale non rientra nell'azione del difensore civico. Al difensore civico spetta una indennità di funzioni, comprensiva di rimborso spese, stabilite dal consiglio comunale in sede di nomina, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.Tale indennità viene determinata contestualmente alla deliberazione consiliare di nomina.
Art. 46 Ruolo e attribuzioni
Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui. Egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto. E' facoltà del difensore civico, quale garante del l'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a., di presenziare senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato. Ha diritto di ottenere a richiesta, senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale, di quelli da essi richiamati e dei documenti istruttori. Nell'ambito delle proprie funzioni il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste. In ogni circostanza, il difensore civico correda le sue segnalazioni con le proposte, i suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati. Al difensore civico spetta il diritto di consultare tutte le deliberazioni di giunta e di consiglio comunale, dei provvedimenti del sindaco, degli assessori, del direttore generale, del segretario e dei funzionari e di averne fotocopia. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000. Il difensore civico non può curare la tutela dei diritti dei dipendenti comunali demandata dall'ordinamento vigente alle organizzazioni sindacali.
Art. 47 Funzioni
Il difensore civico svolge più in particolare le seguenti funzioni: a) raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e le trasmette agli uffici competenti; b) sollecita interventi finalizzati a rimuovere fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini previsti dalle leggi regionali vigenti e dai regolamenti; c) riferisce periodicamente circa il suo operato al consiglio comunale; d) riferisce al sindaco di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati in ordine al funzionamento dei servizi comunali; e) egli può eseguire accertamenti sull'operato dei servizi dell'amministrazione comunale, degli enti, istituzioni, aziende e società da essa dipendenti o di cui fa parte, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione; f) esercita le funzioni di cui all'art. 25 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellato dal l'art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso i servizi comunali. Se nel corso dello svolgimento di tale attività il difensore civico rileva che pratiche simili di altri soggetti si trovano in identica posizione opera anche per queste ultime. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni fa riferimento anche alle norme internazionali sui diritti umani, in particolare alla convenzione europea del 1950, alla carta sociale europea del 1961, ai due patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 ed al codice internazionale dei diritti umani.
Art. 48 Requisiti per la elezione
All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di probità e obiettività di giudizio e sia in possesso di ottime referenze di carattere morale e civile. E' richiesto il possesso del diploma di laurea in materie giuridico - amministrative od equipollenti. Il difensore civico è eletto fra i cittadini residenti del Comune di Aci Catena in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale. Non possono essere eletti alla carica di difensore civico coloro che: a) non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale; b) siano titolari di qualsiasi carica elettiva di primo e secondo grado; c) siano membri degli organi che esercitano il controllo sugli atti dell'ente locale; d) siano in rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con gli amministratori comunali, il segretario, i funzionari e siano in rapporto di debito credito o in lite pendente con il Comune, o abbiano da quest'ultimo conferiti incarichi professionali; e) siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l'amministrazione comunale;f) abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito politico.
Art. 49 Sistema di elezione - Nomina - Revoca - Decadenza
L'amministrazione comunale per provvedere alla elezione del difensore civico, pubblica un apposito avviso con l'indicazione dei requisiti previsti, con la richiesta di presentare il curriculum da parte degli interessati. Gli aspiranti dovranno produrre istanza, allegando il curriculum e dimostrando di possedere i requisiti richiesti e di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste. L'esame della documentazione al fine del riscontro dei requisiti è demandata al settore affari generali preposto per la predisposizione degli atti deliberativi inerenti. Esperiti gli adempimenti preliminari di cui al precedente comma il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Se l'elezione non avviene nella prima seduta, viene ripetuta nel corrispondente giorno della settimana successiva, senza necessità di convocazione sino alla elezione. Dopo la terza votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienze di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché per perdita della residenza in Acicatena, nonché per la perdita della cittadinanza italiana e dei diritti politici. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali, previa contestazione e con la procedura di cui alla legge regionale n. 31 del 24 giugno 1986, art. 14.
Art. 50 Durata in carica
Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto. Il consiglio comunale procede alla nomina del difensore civico entro 45 giorni dal suo insediamento. Il difensore civico esercita le sue funzioni durante i 45 giorni necessari per l'elezione del sostituto. Tali funzioni cessano, comunque, decorsi 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale.Nel caso di dimissioni irrevocabili o di vacanza della carica nel corso della legislatura, il consiglio comunale, esperite le procedure di cui all'art. 49, provvede alla nuova elezione alla prima adunanza successiva utile.
Art. 51 Relazioni annuali
Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. Il difensore civico nella relazione di cui al 1° comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.Può essere chiamato a relazionare in giunta e in consiglio in merito alle questioni sottoposte al suo esame.
Art. 52 Mezzi e dotazioni
L'ufficio del difensore civico ha sede presso un idoneo locale messo a disposizione dal Comune, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.Annualmente viene previsto nel bilancio un fondo di dotazione da porre a disposizione del difensore civico per consentirgli di organizzare in piena autonomia le competenze del suo ufficio e le sue funzioni.
Titolo IV PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Capo I La partecipazione popolare
Art. 53 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale
Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei, l'effettivo esercizio del diritto di udienza per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità. A tal fine il Comune promuove: a) organismi di partecipazione dei cittadini al l'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione; b) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei;c) la più ampia informazione dei cittadini sulla propria attività tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza, e con particolare riguardo al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai programmi dell'ente agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche, ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengono ai rapporti tra Comune e cittadini. Il Comune a tal fine può avvalersi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informatiche attraverso quotidiani ed emittenti radio-televisive e altri organi di informazione.
Art. 54 Organismi di partecipazione e rapporti con il Comune
Il Comune favorisce la formazione di iniziative autonome tese alla costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini, anche su base di quartiere, frazione o di particolari interessi sociali. L'amministrazione comunale intende instaurare un rapporto di collaborazione con tutte quelle associazioni od enti che si interessano di attività culturali, patriottiche e di servizi socio assistenziali relativi a minori, handicappati, anziani, disabili, tossicodipendenti ed altre fasce ad elevato rischio soggettivo e sociale previste dalle leggi in materia. A tale scopo istituisce le seguenti consulte: problematiche giovanili, sport e tempo libero, scolastica, anziani, commercianti, artigiani, associazioni culturali e pari opportunità. Tali consulte sono costituite con riferimento ad interessi diffusi e/o all'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'attività delle consulte è determinata da apposito regolamento. Le consulte acquistano valore consultivo sulle questioni di rilevante interesse per la comunità cittadina.I pareri delle consulte debbono essere definitivi per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
Art. 55 Rapporti con le associazioni
Il Comune di Aci Catena sostiene e valorizza le libere forme associative, presenti nel suo territorio, quali strumenti di formazione dei cittadini, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune: a) sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzione per la loro attuazione; il patrocinio diretto o con fondi finalizzati; b) favorisce la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo; c) garantisce la presenza di rappresentanti delle li bere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso; d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e le attrezzature occorrenti per l'organizzazione e manifestazioni, e per consentire l'incontro dei rappresentanti delle varie associazioni abilitate alla partecipazione, al fine di dibattere aspetti di interesse comune; e) consulta le libere forme associative nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità sociali; f) affida ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni; nel caso di assegnazione di fondi finalizzati il relativo rendiconto della spesa viene approvato dalla giunta. Gli interventi di cui sopra hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà della adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di scopi coincidenti con quelli del Comune, di pubblica utilità o di interessi diffusi, espletamento di attività rilevanti nel Comune. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune di Aci Catena, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari. Le libere forme associative comprendono le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicap, le associazioni della tutela della natura dell'ambiente, le associazioni ed organismi scientifici, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, le associazioni dei giovani, degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa del comitato che abbia le caratteristiche indicate al presente comma. Un'apposita commissione, istituita con determinazione del sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, e formata da consiglieri comunali e da funzionari dell'ente, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. Per ottenere l'iscrizione all'albo le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.Relativamente alle questioni concernenti attività assistenziali, culturali e patriottiche riferite alle vittime civili di guerra, il Comune riconosce quale interlocutrice l'associazione nazionale vittime civili di guerra e l'associazione nazionale dei combattenti e reduci.
Art. 56 La conferenza dei servizi pubblici comunali
Il sindaco indice annualmente una conferenza dei servizi pubblici comunali invitando i rappresentanti del le associazioni di categoria a carattere economico, artigianale, turistico, commerciale, professionale, culturale aventi struttura organizzativa nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute. A tale conferenza parteciperanno il difensore civico e il direttore generale e potranno intervenire gli assessori e i consiglieri comunali. La conferenza dei servizi, avviata a cura del sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi. L'amministrazione in tale sede provvede alla verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini nonché dell'efficienza ed economicità. I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio del diritto alla contrattazione. Il "difensore civico" ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi. Il direttore generale relazionerà sull'adeguatezza della struttura amministrativa ai programmi dell'amministrazione in vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini proponendo i necessari provvedimenti. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni scritte ad effettuare valutazioni e proposte. Le risultanze della conferenza sono esaminate dal consiglio comunale su proposta della giunta per eventuali decisioni di merito.
Art. 57 La partecipazione alla gestione dei servizi sociali
Qualora il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituisca "l'istituzione" quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale, può coinvolgere nella gestione di tale istituzione anche associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale e le organizzazioni degli utenti.La gestione può altresì avvenire con la partecipazione nel consiglio di amministrazione di alcuni membri designati alle associazioni e dagli utenti, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base di apposito regolamento.
Art. 58 Commissione della pari opportunità
Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione. Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto le elette nel consiglio comunale. Le modalità di costituzione, di funzionamento e di compiti di tale commissione sono disciplinati dal regolamento.Alla commissione vanno trasmessi i provvedimenti ed i documenti dell'amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali della stessa, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.
Art. 59 L'azione popolare
I cittadini, singoli e organizzati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Aci Catena. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta municipale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente. La giunta municipale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Capo II La consultazione dei cittadini
Art. 60 Forme di consultazione
Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno. La consultazione può essere effettuata sia mediante indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte sia con la distribuzione agli interessati di questionari, nei quali viene chiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuati attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono interessi specifici. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni, delle cooperative e di qualsiasi altra alla formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.La consultazione deve comunque aver luogo su progetti di piano regolatore generale, piani commerciali, piano del traffico e loro varianti, bilanci, strategie, studi e sperimentazioni e comunque su materie di esclusiva competenza locale.
Art. 61 Istanze - Petizioni - Proposte
Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune e la tutela di interessi collettivi. Le organizzazioni associative possono inoltre chiedere informazioni su provvedimenti di loro interesse. Alla raccolta, registrazione e smistamento delle istanze, petizioni e proposte provvede il servizio comunale competente. Ai fini della presente normativa si devono intendere per: a) istanza: domanda rivolta al Comune diretta ad iniziare un procedimento; b) petizione: manifestazione di opinione, invito, vo to o mozione; c) proposta: prospettazione di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico-amministrativa. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi. Il servizio comunale rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.L'amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
Art. 62 Iniziativa popolare
L'iniziativa popolare nei confronti dell'Amministrazione può essere esercitata da 1/10 degli elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge. Il suddetto quorum di elettori può avanzare iniziative per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi al responsabile del servizio per l'adozione nei modi e forme di legge. Il responsabile del procedimento deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi alla istruttoria della proposta. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato.
Capo III I referendum comunali
Art. 63 Ruolo del referendum
Il referendum consultivo, è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune di Aci Catena sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, escluse le materie elencate negli articoli seguenti del presente statuto, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui proposti assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'interesse prevalente della comunità.L'istituto dei referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intero corpo elettorale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
Art. 64 Indizione del referendum
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/10 degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco.La deliberazione consiliare o l'istanza di 1/10 degli elettori del Comune che richiede il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
Art. 65 Tipo di referendum
Il referendum deliberato dal consiglio comunale o richiesto da 1/10 degli elettori, può essere svolto: a) prima di procedere all'approvazione di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva; b) dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunali, con carattere di consultazione successiva. In entrambi i casi gli organi comunali nell'adottare i provvedimenti conseguenti devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito dei referendum.Il carattere consultivo del referendum è comunque garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l'obbligo agli organi elettivi di conformarsi al risultato del voto elettorale espresso.
Art. 66 Materie ammissibili a referendum
L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria: a) regolamenti vincolati; b) tributi comunali; c) tariffe dei servizi pubblici; d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; e) argomenti già oggetto di referendum indetto nel l'ultimo quinquennio; f) disciplina dello stato giuridico ed economico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni; g) designazione e nomine di rappresentanti; h) bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione; i) piano regolatore generale e studi urbanistici;j) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
Art. 67 Richiesta di referendum
La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione del loro nominativo e del loro indirizzo.Le firme dei richiedenti, da apporre su modelli appositamente predisposti, devono essere autenticate nei modi di legge.
Art. 68 Ammissione della richiesta
L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una commissione di garanti composta dal segretario generale, dall'avvocato del Comune, dal difensore civico e da 3 membri iscritti all'albo degli avvocati da almeno 10 anni. La predetta commissione è costituita entro trenta giorni dalla data del provvedimento del sindaco di indizione del referendum. I 3 membri iscritti all'albo degli avvocati sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno previa designazione da parte del sindaco sentiti i capigruppo consiliari. Il consiglio nomina anche tre garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. La commissione dei garanti per il referendum è presieduta dal segretario generale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal segretario generale. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore di procedere a richiedere alla commissione dei garanti un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum. Il comitato promotore è soggetto legittimato ad esercitare i poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.La decisione definitiva sull'ammissibilità della richiesta referendaria spetta al consiglio comunale.
Art. 69 Modalità di svolgimento
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto e segreto, al quale partecipano gli iscritti alle liste elettorali del Comune. I referendum sono convocati dal sindaco, devono ave re per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto ed il quesito è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 70 Periodo di svolgimento
I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale non può essere indetto il referendum.Qualora vengano ammesse o deliberate più richieste di referendum, lo svolgimento di essi si effettua cumulativamente nel periodo sopraindicato.
Art. 71 Operatività del referendum
Entro 15 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, il consiglio comunale o la giunta municipale, a seconda delle competenze, prendono atto dell'esito referendario e adottano i provvedimenti consequenziali, se alla consultazione abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Il mancato recepimento dell'indicazione risultante nella consultazione referendaria, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.Nel caso in cui il risultato referendario è valido il consiglio comunale o la giunta municipale, a seconda del le proprie competenze, non possono assumere decisioni contrastanti con esso nei successivi cinque anni.
Art. 72 Indirizzi regolamentari
Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali. La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.La normativa regolamentare deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l'allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpare i luoghi di riunione.
Capo IV Modalità di partecipazione
Art. 73 Diritto di accesso di informazione
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti che disposizioni giuridiche ne vietano l'esibizione anche temporanea sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa, conformemente a quanto stabilito dal regolamento. Il regolamento disciplina le modalità dell'esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini agli atti in possesso dell'amministrazione, nonché il rilascio di copie di atti amministrativi e documenti con pagamento dei soli costi di produzione e dei diritti di segreteria. In caso di diniego da parte del funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al segretario generale del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, con l'indicazione esplicita delle disposizioni giuridiche che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato. Le ordinanze, le delibere, le determinazioni, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo pretorio. La pubblicazione degli atti del Comune, tranne quelli riservati, viene effettuata mediante affissione all'albo pretorio del Comune e, secondo quanto previsto dal regolamento in appositi spazi idoneamente individuati dall'ufficio tecnico comunale di concerto con il comando di polizia municipale. L'avvenuta pubblicazione è certificata dal segretario generale, su attestazione del messo comunale. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, per assicurare ai cittadini i diritti di accesso e di informazione, assumendo ogni iniziativa utile per farli conoscere ai cittadini e rendere note le modalità per esercitarli.
Art. 74 Istanza
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.La risposta dell'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
Titolo V IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 75 Partecipazione al procedimento amministrativo
L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di democrazia, di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità, di efficienza ed efficacia che costituiscono criteri non de rogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento comunale. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento amministrativo garantendo adeguatezza dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva e obbligatoria emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura, il cui nome deve essere reso pubblico. I procedimenti amministrativi possono essere a istanza di parte sulla quale il funzionario deve pronunciarsi in merito oppure a impulso d'ufficio del quale l'amministrazione deve darne comunicazione agli interessati del provvedimento. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzioni rilevanti ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta scritta dell'interessato, copie od estratti di documenti. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o dai suoi incaricati, devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione soggettiva dell'interessato. La legge o il regolamento possono prevedere casi in cui è provvisoriamente inibita la partecipazione al procedimento amministrativo di chi è titolare di diritto o interesse legittimo.Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 76 Concessione vantaggi economici
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati al rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nell'apposito regolamento. L'effettiva osservanza di detti criteri o modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.E' istituito un albo di soggetti cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base delle quali hanno luogo le erogazioni. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
Titolo VI I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 77 Sviluppo sociale, culturale ed economico
Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la promozione e programmazione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune ed attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi. Per tali fini il Comune promuove intese ed accordi, emana direttive e fornisce indicazioni di cui i soggetti pubblici o privati, che esercitano attività o svolgono funzioni sul territorio, devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione di servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità. Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica e nell'ufficio "Informa Giovani" due strutture fondamentali per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale: - adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati; - mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo; - conservare la memoria della propria comunità; - attuare il principio della trasparenza nel proprio operato. Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo. Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica anche a mezzo di istituzione. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti principalmente a favorire l'occupazione ed a salvaguardare l'ambiente. Istituisce lo sportello unico per le attività produttive allo scopo di fornire assistenza alle imprese, garantendo loro le necessarie informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative ed agli strumenti agevolativi applicabili, nonché la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale in favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.I servizi pubblici comunali sono offerti a tutti i soggetti che vivono nel territorio comunale, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza.
Art. 78 I servizi locali
Il Comune adotta modalità di gestione dei servizi pubblici improntate a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio, fatti salvi ben individuati e motivati costi sociali, valorizzazione di professionalità e competenza nella scelta di amministratori e tecnici. I servizi pubblici vengono di norma gestiti: - in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda; - a mezzo di istituzioni, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata, consorzi, accordi di programmi convenzioni, concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di appartenenza sociale. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi assicurano la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi e la trasparenza complessiva della gestione; individuano le forme cui si esplicano la partecipazione ed il controllo degli utenti sulla gestione del servizio. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi, delle società per azioni o a responsabilità limitata stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune. Il piano triennale dei servizi pubblici gestiti dal Comune, con note di aggiornamento annuale, indica l'og getto, le caratteristiche dalla gestione e le risultanze economiche, le dimensioni e la struttura interna, i piani economici e di investimento relativi all'esercizio successivo; contempla, altresì, con le indicazioni di cui sopra, i servizi locali gestiti con forma associativa o di cooperazione con altri Comuni o diversi enti locali. La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio è deliberata dal consiglio comunale previa individuazione, con analisi economico gestionale, delle modalità che garantiscono la gestione ottimale del servizio stesso, il personale allo stesso adibito deve, ove ciò non risulti impossibile per motivi funzionali o economici, essere assegnato al nuovo soggetto gestore. La costituzione di istituzioni o aziende speciali nonché la dismissione di servizi pubblici sono deliberate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le aziende speciali e le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da assicurare attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. La sottoscrizione di azioni di minoranza sono autorizzate dalla giunta municipale. Una speciale commissione consiliare di vigilanza provvede, nei modi indicati dal regolamento del consiglio comunale, al controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, enti concessionari, nonché sulle associazioni e fondazioni cui partecipa il Comune, circa il rispetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall'ente.La commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori designati dal Comune.
Art. 79 Istituzione
L'istituzione costituisce organismo strumentale del l'ente locale per l'esercizio di servizi sociali dotate di personalità giuridica di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. La deliberazione istitutiva indica il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione. L'istituzione ha un consiglio di amministrazione ed un presidente, aventi compiti amministrativi di indirizzo, ed un direttore, avente la responsabilità della gestione amministrativa. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni e servizi il bilancio annuale e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato. Il regolamento determina la composizione del consiglio, le modalità di elezione dello stesso e del presidente e quelle della nomina del direttore, la natura giuridica del rapporto di lavoro di quest'ultimo e le modalità di accordo dell'attività dello stesso con quella della struttura comunale di riferimento. Il consiglio di amministrazione previene alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.Il regolamento determina, altresì, i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione, nonché il compenso dei membri del consiglio di amministrazione.
Art. 80 Azienda speciale
Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, enti dell'ente locale dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale per l'esercizio di servizi a rilevanza economica. Il consiglio comunale determina il capitale di dotazione le finalità e gli indirizzi generali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione. Approva, altresì: - il piano programma e il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra enti locali ed aziende speciali, nonché gli atti fondamentali, quali: - i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, con allegata una relazione nella quale gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obbiettivi o del mancato raggiungi mento degli interventi ricorrenti previsti, dell'acquisizione e alienazione di partecipazioni azionarie in società per azioni a responsabilità limitata; - il conto consuntivo. Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra i quali vi è comunque il bilancio annuale; a questo è allegata una relazione nella quale gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro eventuale mancato raggiungimento, degli interventi ricorrenti previsti, dell'acquisizione e alienazione di partecipazioni azionarie in società a prevalente capitale pubblico locale. Gli eventuali costi sociali per i quali è prevista la possibile copertura di spesa annuale da parte del Comune si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza e deliberate specificatamente dal consiglio comunale. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisori. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco. Lo statuto determina le modalità di nomina e la durata degli amministratori nonché i casi di revoca degli stessi. Le aziende speciali possono essere trasformate in società per azioni previa delibera del consiglio comunale e secondo le modalità previste dall'art. 115 del testo unico n. 267/2000.I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 81 Società per azioni a responsabilità limitata
La costituzione della società per azioni a responsabilità limitata può essere effettuata: a) con prevalente capitale locale; b) non prevalente senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del testo unico n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 80, comma 9, il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società o per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. In ogni caso l'atto costitutivo lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve essere garantita la rappresentativa del Comune negli organi di amministrazione. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. Essi sono nominati dal sindaco sulla base dei criteri generali determinati dal consiglio comunale. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 82 Concessione
Il consiglio comunale può affidare la gestione dei servizi in concessione a terzi quando vi siano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. Il concessionario viene individuato attraverso una gara pubblica, alla quale viene garantita la massima pubblicità e nel rispetto delle leggi vigenti. Le concessioni debbono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, facoltà di recesso e di riscatto.
Titolo VII FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 83 Convenzioni
Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di Comune interesse. Il Comune promuoverà l'istituzione di un organismo di coordinamento dell'attività sopracomunale da definire con apposito regolamento concordato con gli enti interessati per la risoluzione dei problemi complessivi di interesse comune con particolare riferimento alle problematiche socio-economiche, urbanistiche, turistiche. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.
Art. 84 Consorzi
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.
Art. 85 Accordi di programma
Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di 2 o più tra i soggetti predetti, il sindaco, qualora di competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità di finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta al l'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. Per verificare la possibilità dell'accordo di program ma, il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, regolata dalla legge n. 340 del 24 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di program ma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
Titolo VIII LA FINANZA COMUNALE
Capo I Finanza e contabilità
Art. 86 Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento. 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 87 Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni da imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento. 2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. 4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del tributo. 5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione. 6. I servizi preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle funzioni svolte che sono periodicamente aggiornate così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) acquisire all'ente delle entrate preventivate necessarie per il funzionamento dei servizi erogati, attivando tutte le procedure previste in materia; b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici; c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare. 7. Il ricorso al credito è limitato al funzionamento di opere interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.8. L'autonomia finanziaria è perseguita attraverso una equilibrata, oculata e razionale gestione delle risorse in relazione agli obiettivi di programma.
Art. 88 Anagrafe tributaria
E' istituita l'anagrafe tributaria che riferita ai soggetti ed imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire gli scopi di cui al precedente articolo. A tal fine, l'ente si avvale di tutte le informazioni interne ed esterne nonché di esperti esterni di comprovata competenza, professionalità e correttezza.
Art. 89 Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio. 2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo primo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche, salvo che, per legge, non debbano essere destinate ad altre finalità.
Art. 90 Programmazione e gestione finanziaria
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità. 2. Gli atti fondamentali attraverso cui si svolge la programmazione operativa e la gestione finanziaria dell'ente sono: a) il programma amministrativo del sindaco presentato al momento della candidatura ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, che stabilisce il programma che intende realizzare il sindaco; b) il bilancio di mandato di cui all'art. 20 del presente statuto; c) la relazione previsionale e programmatica con va lenza triennale ed aggiornamento scorrevole annuale, che de ve stabilire il graduale piano di attuazione del programma di cui alla lett. a) ed individuare per ogni esercizio gli obiettivi generali da conseguire; d) il programma triennale delle opere pubbliche anche in relazione al bilancio triennale del Comune che deve essere articolato per settori. L'intervento, con l'indicazione per ogni settore delle relative priorità, è redatto secondo quanto prevede la legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni ed integrazioni; e) programma generale degli obiettivi predisposto dal direttore generale quale documento di programmazione e di controllo della gestione ai sensi dell'art. 197 T. U. L. C. P. n. 267/2000. 3. Il bilancio di previsione annuale viene redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. 4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi. 5. Il piano esecutivo di gestione, approvato dalla giunta municipale su proposta del direttore generale ove esiste, sulla base del bilancio di previsione annuale approvato, determina gli obiettivi di gestione che vengono affidati ai responsabili degli uffici e dei servizi assieme alle risorse necessarie per la loro realizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 169 decreto legislativo n. 267/2000. Gli atti previsti alle lett. b), c), d), e) sono formati, in coerenza con le linee programmatiche fissate dagli organi di Governo, dal direttore generale, dal funzionario responsabile del servizio finanziario e dagli altri dirigenti nei termini e le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.6. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 91 Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 92 Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 93 Collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge. 2. L'organo di revisione ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato. 3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Il regolamento di contabilità disciplina le funzioni dell'organo di revisione. 4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 94 Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il termine fissato dal regolamento; c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 95 Controllo interno di gestione
1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dovrà prevedere la costituzione di apposito ufficio, alle dirette dipendenze del sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi di Governo del Comune. 2. L'ufficio di indirizzo e di controllo provvede, insieme con i compiti di cui al precedente articolo, alle funzioni relative al controllo di gestione attraverso il quale il Comune procede al verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 3. Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità dell'organizzazione del l'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività effettuata per la realizzazione degli obiettivi. 4. Il controllo di gestione è effettuato per l'intera attività amministrativa e gestione del Comune ed è svolto con cadenza periodica, da stabilirsi in sede di attivazione del servizio. Si articola nelle seguenti fasi: a) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi; b) rilevazione dei risultati raggiunti; c) verifica dei dati e risultati di cui alle precedenti lettere in rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 5. L'ufficio redige, con le cadenze temporali stabilite in sede di attivazione del servizio, distinte relazioni sui risultati delle analisi effettuate, relative sia al controllo strategico di attuazione del programma, sia al controllo di gestione rimettendone copia, entro 10 giorni successivi al trimestre al sindaco, al presidente del consiglio comunale e al presidente della commissione consiliare di controllo e garanzia. Il sindaco e la giunta, collegialmente, e la commissione consiliare, pure collegialmente, possono effettuare presso l'ufficio ogni approfondimento utile per il miglioramento dell'organizzazione comunale. La commissione riferisce al consiglio le risultanze degli atti trasmessi dal l'ufficio, insieme con le proprie proposte ed il sindaco e la giunta comunicano le loro valutazioni e indicazioni.
Art. 97 Controllo strategico
1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 3007/99, n. 286, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dovrà prevedere la costituzione di apposito ufficio, posto alle dirette dipendenze del sindaco per l'espletamento delle attività di controllo strategico. 2. La funzione del controllo strategico è quella di valutare l'adeguatezza delle scelte operate dall'organo di Governo, in sede di determinazione di programmi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Questo tipo di controllo, più che il raggiungimento dei risultati ottenuti (attività attinenti al controllo di gestione vero e proprio), deve verificare: a) l'adeguatezza delle risorse previste rispetto agli obiettivi programmati; b) la corrispondenza tra le scelte operate e le risorse umane assegnate per il raggiungimento di un obiettivo;c) gli eventuali scostamenti tra previsione e gestione attuativa e, conseguentemente, individuare soluzioni utili da inserire nella programmazione dell'anno successivo.
Titolo IX AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I Uffici e servizi - Organizzazione
Art. 98 Autonomia normativa ed organizzativa
1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal l'ordinamento delle autonomie locali, provvede a definire la struttura organizzativa dell'ente, le funzioni e le competenze degli organi, la dotazione organica, le procedure di accesso, l'organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente e quando risulti necessario, a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dallo statuto e dall'ordinamento degli uffici dei servizi ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alla previsione della programmazione triennale.
Art. 99 Indirizzo politico e gestione amministrativa
1. L'amministrazione dell'ente si esplica attraverso il perseguimento di specifici obiettivi e deve essere improntata al raggiungimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso: a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; b) l'analisi e individuazione della produttività, del grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta da ciascuna struttura dell'apparato; c) l'individuazione dei livelli di responsabilità, strettamente collegati all'ambito di autonomia decisionale dei diversi soggetti; d) il superamento della rigida separazione delle competenze nella suddivisione del lavoro e il conseguimento della più ampia flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima comunicazione e collaborazione tra le strutture dell'ente. 2. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la successiva verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Compete al sindaco, all'assessore delegato al ramo e alla giunta emanare direttive ai dirigenti, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna e a rilevante contenuto di discrezionalità. 3. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e servizi e compete l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di in dirizzo degli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali.Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.
Capo II Uffici - Servizi - Ordinamento
Art. 100 Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e di quelli stabiliti nel presente statuto, nonché ispirandosi a criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, la giunta municipale adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, attraverso il quale sono definite le linee fondamentali del l'organizzazione degli uffici e dei servizi e delle dotazioni organiche complessive del personale. 2. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri: a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività; b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente; c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale; d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento; e) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa; f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazioni dei procedimenti e documenti amministrativi; g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio del l'interessato; h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti; i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti; l) attivazione e potenziamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e dello sportello unico delle imprese;k) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e servizi, alla gestione del personale all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e secondo l'art. 51, che è compresa nel regolamento.
Art. 101 Unità di progetto-gruppi di lavoro-strutture di staff
1. Per lo sviluppo di nuovi servizi e/o per il raggiungimento di particolari obiettivi o la soluzione di problemi specifici con contenuti ad alta complessità tecnico-amministrativa, ai quali l'amministrazione richiede di dover dare particolare attenzione e priorità, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi verrà prevista la costituzione di strutture organizzative speciali, con carattere temporaneo, quali: unità di progetto o gruppi di lavoro, unità o strutture di staff alle dirette dipendenze del sindaco per il raggiungimento di specifici o straordinari obiettivi anche a carattere temporaneo. 2. Fra le strutture di cui al comma precedente, sarà prevista la costituzione di un ufficio posto alle dirette di pendenze del sindaco e della giunta, per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, nonché di apposito ufficio di staff per l'espletamento delle funzioni riconnesse al controllo strategico ed al controllo di gestione.A tali strutture potranno essere assegnati dipendenti comunali avvero, qualora ciò non risulti possibile ed il Comune disponga delle risorse necessarie collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai quali si applica il contratto di lavoro del personale degli enti locali e le altre disposizioni previste dall'art. 5, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. H), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e, successivamente, modificato dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 779/98, n. 23.
Art. 102 Attività degli uffici e dei servizi - Semplificazione
1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto nella Regione siciliana dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di procedimento amministrativo, effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le mi su re agevolate applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica, che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato del l'esito del procedimento. 2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che ha per fine di rendere più agevole, rapido ed economico, il rapporto fra i cittadini e l'amministrazione comunale, tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, nonché dalle leggi: 15 febbraio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; 15 maggio 1997, n. 127; 16 giugno 1998, n. 191; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per parti ancora in vigore. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività del Comune ed in particolare nel funzionamento dello sportello unico delle imprese, dell'ufficio per le relazioni conduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alle conferenze dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere d'interesse pubblico generale. 3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello statuto i dirigenti o responsabili del servizio procedono alla revisione dei regolamenti che per l'oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabile di altri settori interessati, eliminino procedure, vincoli, limitazioni, di vie ti che non risultino più utili e giustifica provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l'organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al presidente del consiglio comunale.4. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del dirigente o del responsabile del servizio.
Capo III Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi
Art.103 Il direttore generale
1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato rinnovabile, la cui durata non può eccedere quella del mandato del sindaco dal quale è stato nominato. Il sindaco, nel procedere alla nomina del direttore generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e seguente articolo e dal regolamento e rapporti tra il segretario ed il direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli. 2. Quando non sia nominato il direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco, ai sensi del disposto di cui all'art. 51 bis, comma 4, della legge n. 142/90, introdotto dall'art. 6 della legge n. 127/97, e recepito dalla Regione siciliana con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, al segretario comunale che deve accettarle espressamente. In tale ipotesi al segretario comunale compete un'indennità di direzione "ad personam", nella misura determinata dalla giunta, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Possono rivestire l'incarico di direttore generale: - il segretario comunale; - un dirigente interno in possesso dei seguenti requisiti: - diploma di laurea; - svolgimento di almeno 5 anni di incarichi dirigenziali con funzioni di coordinamento all'interno dell'ente; - un soggetto esterno in possesso dei seguenti requisiti: - diploma di laurea; - curriculum professionale significativo per la copertura dell'incarico. La ricerca dei candidati per l'assegnazione dell'incarico di direttore generale avviene per via diretta e può anche essere affidata a terzi qualificati. 4. Il direttore generale ha competenza ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. 5. Al direttore generale rispondono di dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, ai fini della realizzazione delle specifiche competenze espressamente previste dalla legge. 6. Qualora non venga nominato il direttore generale, ovvero non vengano affidati le funzioni al segretario generale, a quest'ultimo compete la funzione di coordinamento e sovrintendenza dell'attività dei dirigenti e ai dirigenti spetta l'attuazione degli indirizzi e dei programmi. 7. Al direttore generale competono: a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili dei settori e degli uffici; b) la sovrintendenza in generale alla gestione del l'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia; c) la proposta, al sindaco, dell'attribuzione e revoca degli incarichi di responsabili di area tanto ai dipendenti, quanto ai soggetti esterni; d) la costituzione e la soppressione di unità di progetto; e) le relazioni sindacali, secondo le procedure del contratto collettivo nazionale di lavoro e della contrattazione decentrata, nell'ambito delle direttive generali impartitegli dall'amministrazione; f) la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da sottoporre all'approvazione della giunta, in collaborazione con il sindaco ed avvalendosi dell'attività dei responsabili di area; g) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a), del precitato decreto legislativo n. 267/2000; h) supporto degli organi di Governo nella fase di definizione dei piani strategici, nella valutazione della congruenza tra obiettivi e risorse; i) coordinamento della ideazione, dell'impostazione e della realizzazione dei progetti speciali che coinvolgono più ambiti e unità operative; j) coordinamento della elaborazione delle proposte di budget preventivo per i centri di responsabilità e per progetti fondato sulle proposte dei dirigenti; k) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività gestite in economia; l) studio e proposizione di sistemi di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per favorire la responsabilizzazione dei dirigenti e il processo della loro riqualificazione professionale; m) svolgimento di qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati d'intesa con il sindaco.8. Il direttore generale, sulla base di un atto del sindaco, adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente e hanno potere sostitutivo in caso di vacanza del posto o, previa diffida, nel caso di inerzia del dirigente di struttura apicale.
Art. 104 Il segretario comunale
1. Il segretario comunale, funzionario, dipendente dal l'apposita agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 465/47, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, secondo le modalità stabilite dalla legge. 2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dall'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 3. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. 4. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato il direttore generale. 5. Su espressa attribuzione da parte del sindaco, che si avvale della facoltà di cui all'art. 51 bis, comma 4 della legge n. 192/90, introdotto dall'art. 6 della legge n. 127/97, e recepito dalla Regione siciliana con la legge regionale 7 settembre 1998, n 23, svolge le funzioni di direttore generale, rientrando nella sua competenza anche le attività gestionali, con connessa responsabilità per l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127/97. 6. Il segretario comunale, sulla base di un atto del sindaco, adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente e a potere sostitutivo in caso di vacanza del posto o, previa diffida, nel caso di inerzia del dirigente di struttura apicale. 7. Al segretario comunale competono, in particolare, le seguenti funzioni: a) compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del l'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti; b) partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e di cura della relativa verbalizzazione: in virtù delle funzioni consultive e di assistenza attribuitegli, il segretario può intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico; c) rogatorie di tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autentica di scritture private ed atti unilaterali; d) espletamento di ogni altra funzione che gli è attribuita dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco. 8. Resta ferma la facoltà del sindaco di conferire al segretario ulteriori attribuzioni per temporanee esigenze organizzative, compatibilmente alla qualificazione professionale dello stesso e non implicanti conoscenze tecniche di settore.9. Nel caso in cui non sia nominato il direttore generale, oltre ai compiti di cui al presente articolo, il segretario generale sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti.
Art. 105 Il vice segretario comunale
1. Il Comune è dotato di un vice segretario con il compito di coadiuvare il segretario comunale nonché di sostituirlo per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento. 2. Il vice segretario è un dirigente, ascritto alla categoria apicale dell'ente, nominato dal sindaco, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, il quale conserva la direzione della struttura organizzativa cui è preposto. 3. Il dirigente cui è conferito l'incarico, di norma, è quello preposto alla direzione dell'area amministrativa. Questi, in ogni caso, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: - diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche; - avere maturato nell'espletamento di precedenti in carichi, anche esterni all'ente, le competenze professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico. 4. Il sindaco, attribuisce incarico, sentito il segretario comunale per la valutazione della presenza dei requisiti suindicati.5. Qualora, all'interno dell'ente, non siano riscontrabili professionalità idonee per il conferimento dell'incarico di vice segretario, il sindaco, sentito il segretario comunale, può conferire tale incarico a soggetto esterno all'ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
Art. 106 I dirigenti
1. I dirigenti sono i soggetti preposti alla direzione e coordinamento delle strutture di massima dimensione del l'articolazione della macrostruttura comunale. 2. Essi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi generali assegnati alla struttura dagli stessi diretta e dell'andamento della stessa. I dirigenti assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza e nel rispetto delle attribuzioni di loro competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondendo, altresì, dell'esatto adempimento delle prestazioni e del raggiungimento de gli obiettivi programmati. 3. Compete al sindaco, all'assessore delegato al ramo ed alla giunta emanare direttive ai dirigenti, al fine del l'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità. 4. Spettano ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge, lo statuto, o i regolamenti espressamente non riservino ad altri organi ed, in particolare: a) l'adozione delle determinazioni a contrattare e relative procedure, ex art. 1, comma 1, lett. i) della legge regionale n. 48/91, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 30/2000; b) la presidenza delle commissioni di gara, la responsabilità delle procedure d'appalto, l'approvazione de gli atti di gara; c) l'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti; d) il conferimento degli incarichi professionali (progettazione, direzione lavori, etc.); e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; f) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati; g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; h) l'emissione delle ordinanze, cosiddette ordinarie, di competenza; i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; j) l'espressione dei pareri di cui all'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, sulle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo; k) l'attività propositiva di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria; l) la responsabilità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge n. 10/91; m) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni; n) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti; o) il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi e degli uffici operanti all'interno della struttura direttiva e la vigilanza sulla regolarità e tempestività degli adempimenti; p) l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia nell'adozione di atti e/o procedimenti da parte dei responsabili dei servizi; q) l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni di consiglio e di giunta e delle determinazioni ed ordinanze di competenza sindacale, ai sensi della legge regionale n. 10/91; r) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale; s) la designazione dei responsabili dei singoli procedimenti; t) l'emanazione di direttive ed ordini di servizio; u) la gestione del personale assegnato alle strutture di competenza; v) l'indizione delle procedure concorsuali sulla base del programma di assunzione deliberato dalla giunta comunale; la responsabilità delle procedure concorsuali; w) la stipula del contratto individuale di lavoro dei singoli dipendenti; x) la comunicazione delle sanzioni, fino alla censura; y) la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative; z) la determinazione dell'orario di lavoro degli uffici della propria struttura; aa) l'attribuzione di mansioni superiori.5. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell'ente ed agli obiettivi definiti dagli organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell'amministrazione.
Art. 107 Attività propositiva e di sub programmazione dei dirigenti
1. I dirigenti esplicano anche attività di natura propositiva. L'attività propositiva riguarda, tra l'altro: a) il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione e gli altri atti di programmazione, attraverso la proposta di programma operativo e gestionale da sottoporre alla giunta; b) le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio e della giunta; c) le proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione; d) la proposta di provvedimenti o atti amministrativi.2. Ai dirigenti competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di sub programmazione, ovvero di definizione di progetti, in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Art. 108 Attività consultiva dei dirigenti
1. L'attività consultiva dei dirigenti si esplica attraverso: a) l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio (ove l'istruttoria non sia stata assegnata al responsabile del procedimento); b) l'espressione del parere di regolarità contabile sul le proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio; c) relazioni, pareri, consulenze in genere. 2. Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici. 3. Il parere di regolarità tecnica afferisce: a) alla correttezza e completezza dell'istruttoria; b) alla verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia; c) all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici. 4. Il parere di regolarità contabile riguarda: a) la regolarità della documentazione; b) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il rapporto obbligatorio; c) l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano esecutivo di gestione; d) la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo; e) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale; f) la previsione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento; g) l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall'utenza.5. I pareri di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi.
Art. 109 Le collaborazioni professionali esterne
1. Ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come introdotto nella Regione siciliana dall'art. 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l'amministrazione comunale, può ricoprire con personale esterno i posti di qualifica apicale in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermo re stando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. L'amministrazione può, altresì, stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari di settore direttivi, nel limite massimo del 5% della dotazione organica complessiva dell'ente (art. 51, comma 5 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recepito dalla Regione siciliana con l'art. 2, comma 3, dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23). 3. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, stipulando apposite convenzioni. 4. Il contratto determina la durata dell'incarico che comunque non può superare la durata del mandato del sindaco. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi stabilisce il contenuto obbligatorio del contratto. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimento del sindaco per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. 5. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, su proposta del sindaco e sentito il segretario comunale, da una indennità "ad personam". Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 6. Gli incarichi di chi al precedente articolo sono conferiti, con provvedimento del sindaco, a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l'accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum.7. Gli incarichi possono essere revocati secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo.
Art. 110 Collaborazioni coordinate e continuative
1. L'ente può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Tali incarichi possono essere conferiti ad esperti di provata esperienza, rilevabili da apposito curriculum professionale.3. Il contratto, da stipularsi con il soggetto incaricato, deve prevedere: la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione professionale.
Art. 111 Conferimento di incarichi a dipendenti di amministrazioni pubbliche
1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a di pendenti di amministrazioni pubbliche è necessario, oltre alle condizioni dei precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 112 Nucleo di valutazione
1. La valutazione dell'attività dirigenziale è affidata al nucleo di valutazione.2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, definisce le procedure di nomina, la composizione, la durata in carica, l'attività e le funzioni del nucleo di valutazione.
Titolo X DISCIPLINA DELLE NORME STATUTARIE
Art. 113 Revisione dello statuto
L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale, alla giunta, ed ai cittadini, che la esercitano con una proposta recante almeno 1.500 sottoscrizioni autenticate. Prima di essere poste all'esame del consiglio comunale, le proposte e le decisioni di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di 20 giorni, e saranno pubblicizzate con idonei mezzi di informazione. Il regolamento consiliare determina le modalità per la informazione dei cittadini sulle proposte di revisione e sul relativo procedimento di esame. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il consiglio comunale può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello statuto a referendum consultivo, ed altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fino a che dura in carica il consiglio che l'ha respinta. Per la modifica dello statuto si applica la stessa procedura prevista dalla legge per l'approvazione (art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale n. 48/91). La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale, l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
Art. 114 Pubblicità dello statuto
Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
Art. 115 Entrata in vigore
Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, che a sua volta ne trasmetterà una copia al Ministero dell'interno. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
Art. 116 Attuazione dello statuto
E' istituita la commissione speciale permanente per l'attuazione dello statuto, per sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati.Essa è composta dal sindaco o suo delegato che la presiede, dai capigruppo consiliari e da tutti i presidenti del le commissioni consiliari permanenti se istituite, dal segretario generale, dal direttore generale se nominato; funge da segretario un impiegato designato dal segretario generale.
Titolo XI NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 117 Verifica delle norme statutarie
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale ne verifica l'attuazione e l'adeguatezza alle esigenze del Comune. La commissione di cui all'articolo precedente cura l'analisi e l'elaborazione delle proposte che a tale proposito si rendano necessarie.Ogni anno il presidente della commissione permanente presenta al consiglio, convocato in apposita seduta, specifica relazione sullo stato di attuazione dello stesso e formula le proposte del caso.
Art. 118 Adeguamento regolamenti vigenti
Le norme contenute nei regolamenti comunali devono essere adeguate alle norme statutarie. Quelle incompatibili con le disposizioni del presente statuto, devono in tendersi abrogate.
Art. 119 Adeguamento automatico
L'entrata in vigore di future leggi nazionali e regionali nelle materie oggetto del presente statuto comporta il suo automatico adeguamento.
N.B. - Il presente statuto è pubblicato senza gli allegati.