REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 6 DICEMBRE 2002 - N. 56


Statuto del Comune di Aci Catena

Sommario

Lo statuto del Comune di Aci Catena è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 22 gennaio 1994. Successive modifiche sono state pubblicate nei supplementi straordinari nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 1996, n. 26 del 23 maggio 1998 e n. 48 del 27 ottobre 2000. Si ripubblica, di seguito, il testo del nuovo statuto, approvato con delibera del consiglio comunale n. 79 del 4 ottobre 2002, divenuta esecutiva dopo l'invio al CO.RE.CO. il 7 novembre 2002.

Titolo I
AUTONOMIA E FUNZIONI

Art. 1
Autonomia del Comune

Il Comune di Aci Catena rappresenta la comunità lo cale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo ci vile, sociale ed economico.
Ha autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare, impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce l'informazione e la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale, l'accesso da parte dei cittadini ai documenti amministrativi e ai procedimenti amministra ti vi anche attraverso la promozione dell'esercizio di udienza e del decentramento, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni. Stabilisce, altresì, l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 
 a) sussidiarietà;
 b) l'ordinata convivenza sociale;
 c) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini: la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
 d) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 e) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 f) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
 g) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
 h) la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
 i) la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali per il rilancio di tutte le forme di turismo possibile sul territorio, al fine di diminuire la disoccupazione ed aumentare la qualità della vita.
 L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza dei servizi comunali e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
 In applicazione di tale principio, le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate espressamente e ad opera di specifiche disposizioni di legge.
 Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e program mi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

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Art. 2
Sede, territorio, stemma e gonfalone

La sede del Comune è situata nel palazzo civico di via Vittorio Emanuele n. 4 ed ivi si riuniscono, di norma, i suoi organi elettivi.
Essa può essere modificata con delibera del consiglio comunale. Il territorio del Comune ha una estensione di Ha. 845.
La superficie della zona urbana, comprendente anche le zone di espansione, si estende per Ha. 150 circa.
Confina a nord-est con il territorio di Aci S. Antonio - Acireale, a nord-ovest con il territorio di Aci S. Antonio - Valverde, a sud-est e a sud-ovest con Acicastello e Valverde - Aci Castello.
La popolazione, le famiglie, le abitazioni occupate e le abitazioni non occupate sono quelle risultanti dalle operazioni censuarie.
Al presente statuto è allegata una planimetria nella quale sono rimarcati i confini del territorio.
L'insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma. I bozzetti dello stemma e del gonfalone sono allegati al presente statuto.
Non è consentito di usare e riprodurre i simboli del Comune senza espressa autorizzazione.
La bandiera della Repubblica italiana, dell'Unione europea e quella della Regione siciliana vengono esposte all'esterno dell'edificio comunale in occasione delle riunioni del consiglio comunale.

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Art. 3
Funzioni

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi.
Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia regionale.

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Art. 4
Ruolo

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelar ne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio assodato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle attualità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
Il Comune sancisce il ruolo della centralità della politica culturale e turistica, rivolta alla salvaguardia, al recupero e alla conseguente valorizzazione del patrimonio culturale - storico -artistico e archeologico.
In questa direzione destina buona parte delle proprie risorse nonché tutti gli sforzi affinché si utilizzi la legislazione europea nazionale e regionale vigente in materia di tutela, di recupero e di valorizzazione, con l'accesso agli interventi finanziari in tal senso previsti.
In particolare intende dare uno slancio prioritario e notevole alla salvaguardia e alla valorizzazione "potenziale" dei 3 grossi poli culturali e turistici ricadenti nel l'ambito del Comune:
1) il settecentesco eremo di Sant'Anna in Aci S. Filippo, con tutta la sua collina immersa nel verde dei limoneti, nella vallata delle Aci, da cui si posa lo sguardo sulla stessa Aci S. Filippo, su Aci Catena, Acireale e sull'azzurro mare Ionio di Capo Mulini. E' intendimento istituire un parco naturalistico fino al centro di Acicatena, vicino la chiesa di S. Maria del Sangue, in via Petralia, recuperando i vecchi casolari di campagna quali centri di fruizione turistico - artigianale;
2) la stupenda vallata greco romana di Reitana, in Aci S. Filippo, con tutta l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo dove sgorgano le acque sulfuree che alimentano lo stabilimento termale regionale di Acireale, con tutto l'hinterland dei mulini, con una adeguata area di protezione, salvaguardando l'intero nodo viario "storico" per fortuna "ancora" esistente, di via e piazza Pescheria, via Paratore, e via Sauri in modo particolare, in collaborazione con il Comune di Acireale per la parte da salvaguardare a livello intercomunale, ampliando la stessa area da tutelare suggeritaci dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania. Ciò per fare "rivivere" il "cuore pulsante" dell'antica Aci dell'epoca della Fiera Franca (dal 1422 al 1615), ancora recuperabile quasi nella sua globalità;
3) la stupenda timpa che va dall'eremo di Sant'Anna fino ad arrivare a Tavolone, stupenda area paesaggistica con agrumeti e macchia mediterranea, compresa l'area della contrada Giglio.
In questo contesto di recupero e valorizzazione turistico - culturale si inseriscono, altresì, "itinerari" altrettanto interessanti:
1) la chiesa Madre di Aci S. Filippo (punto di riferimento religioso dell'Acese nel 1500 e 1600 Totius Acis Mater et Caput, di tutte le Aci Madre e Guida) con tutto il suo inestimabile patrimonio storico - culturale e artistico, l'annessa torre campanaria (ex torre di avvistamento arabo normanna, del XII secolo), e quello che c'è ancora da recuperare nel centro storico, come il settecentesco palazzo del vicario Rossi, della collegiata di Aci S. Filippo, ubicato in via Croce;
2) il palazzo dei principi di Campofiorito e di Campofranco, una delle testimonianze più tangibili di Aci Catena "d'altri tempi";
3) la stupenda chiesa barocca di S. Giuseppe, la chiesa di S. Lucia e la chiesa Madre del santuario di Maria SS. della Catena;
4) il mirabile chiostro comunale del XVII secolo, con alcune magnifiche pitture del XVIII secolo;
5) salvaguardare la torre di Casalotto e zona circostante, rientranti nella stessa vallata di Reitana;
6) il centro storico sia di Aci Catena centro che della frazione di Aci S. Filippo.

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Art. 5
Rapporti civici

Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.
Riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e considera la cittadinanza attiva strumento essenziale alla creazione di un sistema permanente di promozione e di tutela dei diritti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e garantisce ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire con l'amministrazione.
Assicura la costante informazione sulla propria attività riconoscendo il diritto dei cittadini ad essere informati.
Riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati in termini di benefici per la cittadinanza.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali della comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione al loro soddisfacimento.
Armonizza gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti, per assicurare ai cittadini un uso più razionale del tempo.
Informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione e delle procedure e del decentramento.
Attua il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione al procedimento amministrativo dei cittadini interessati, la funzionalità dell'azione amministrativa, la semplificazione delle certificazioni amministrative mediante l'utilizzo delle certificazioni sostitutive e delle autocertificazioni, secondo le disposizioni stabilite dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti.
Riconosce il principio di ripartizione dei poteri all'in terno dell'amministrazione attuando la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti al potere politico dai poteri gestionali attribuiti in via esclusiva ai dirigenti dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti.

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Art. 6
Sviluppo economico

Il Comune riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.
Attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche.
Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro.
Concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attività agricole, turistiche, artigianali, commerciali, industriali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali.
Favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
In particolare, per quanto attiene all'agricoltura, valorizza le principali colture agricole locali attraverso la promozione della vendita e l'incentivazione alla trasformazione delle eccedenze.
Per quanto attiene al turismo, assicura una idonea organizzazione propagandistica per far conoscere l'inestimabile patrimonio naturalistico, archeologico, storico ed architettonico di Aci Catena.
Istituisce dei viari per facilitare la visita del predetto patrimonio da parte dei forestieri.
Nella considerazione che lo sviluppo del turismo equivale a sviluppo sociale ed economico del paese, si indirizza verso un turismo agrituristico e industriale, diligentemente organizzato, creando o agevolando la realizzazione da parte dei privati di infrastrutture, punti base di richiamo dei turisti di costruzioni alberghiere.

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Art. 7
Assetto del territorio

Il Comune, al fine di assicurare un idoneo ed ordinato sviluppo urbanistico del territorio e l'esercizio, nel rispetto della legge, del diritto alla casa da parte del cittadino, adotta i necessari strumenti urbanistici, assicura il loro costante aggiornamento, in rapporto alle reali esigenze della popolazione e cura la loro perentoria attuazione.
Attraverso l'adozione dei predetti piani urbanistici pro muove anche la qualificazione degli insediamenti ci vili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.
Nell'esercizio delle funzioni di sviluppo della comunità, si impegna ad adeguare il sistema di viabilità alle esigenze della cittadinanza, per garantire il miglioramento della qualità della vita assicurando all'interno del territorio i trasporti urbani per collegare la periferia con il centro urbano e viceversa.

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Art. 8
Politiche sociali

Al fine di tutelare la propria comunità, il Comune di Aci Catena:
a) promuove interventi ed assume iniziative a difesa dei diritti dell'infanzia; assicura le condizioni per favorire lo sviluppo psico-fisico dei bambini inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali, promuovendo la qualificazione degli operatori e dei servizi; promuove le condizioni per assicurare il concreto esercizio del diritto allo studio e all'istruzione nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo;
b) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa dello sport ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico; favorisce e sostiene l'associazionismo economico e la cooperazione in genere ed in particolare quelli giovanili; assume le iniziative e promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione;
c) allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, il consiglio può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi (baby consiglio).
Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del consiglio comunale e della giunta, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa della città di Aci Catena nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondi dei ragazzi.
Le modalità delle elezioni e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi (baby consiglio) sono stabilite con apposito regolamento;
d) promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane e portatrici di handicap nella società; favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane e portatrici di handicap nella comunità familiare; promuove e favorisce centri di aggregazione per persone anziane e portatrici di handicap; crea le condizioni e le opportunità idonee per consentire alle persone anziane e portatrici di handicap di operare nell'ambito di attività socialmente utili; riconosce il valore di esperienze e di contributi che le persone anziane e portatrici di handicap posseggono, favorendone la acquisizione da parte della comunità;
e) concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrate; promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei o extraeuropei;
f) gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi per conseguire fini sociali e promuove lo sviluppo economico e civile della comunità. A tal fine utilizza tutti gli strumenti giuridici ed operativi previsti dalla legge, in particolare si avvale della facoltà di gestire i servizi pubblici in economia, in concessione, mediante aziende speciali, istituzioni, società per azioni e a responsabilità limitata, consorzi, accordi di programma e convenzioni.

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Art. 9
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse da queste regolati.
Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al sindaco quale ufficiale del Governo.

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Titolo II
GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 10
Organi istituzionali

Sono organi del Comune il consiglio, il sindaco e la giunta.

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Art. 11
Durata in carica e tutela

Il consiglio comunale, il sindaco e gli assessori durano in carica per il periodo previsto dalla legge ed assicura no la funzione degli organi fino all'insediamento dei successori, fatte salve diverse disposizioni espressamente previste dalla legge.

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Art. 12
Obbligo di astensione

I componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle riunioni ed alle deliberazioni quando vengono trattati argomenti relativi a se stessi, al coniuge e a loro parenti o affini sino al quarto grado.
Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o generali quali i piani urbanistici soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del l'amministrazione o di parenti o affini fino a quarto grado.
Detti componenti debbono astenersi inoltre dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture e/o appalti nell'interesse dell'ente o delle istituzioni soggette all'amministrazione o al controllo del l'ente stesso.

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Art. 13
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dei responsabili dei servizi, dei provvedimenti sindacali, dei provvedimenti del direttore generale, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico; il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di essa al l'albo e diventano esecutive nei modi e termini di legge.

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Capo I
Il consiglio comunale

Art. 14
Elezione - Composizione - Durata

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Le norme relative alla elezione, alla durata in carica, alla cessazione anticipata, alla composizione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

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Art. 15
Autonomia del consiglio

Il consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale organizzativa e finanziaria.
Il regolamento ne fissa le relative modalità.
I consiglieri comunali hanno la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzioni, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minore spesa.
Il regolamento ne fissa le relative modalità.

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Art. 16
Prerogative dei consiglieri

I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera collettività comunale.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato nonché copia degli atti relativi, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento.
Tale esercizio dovrà essere esercitato nel rispetto della tutela della privacy.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio; hanno altresì diritto di presentare interrogazioni e mozioni che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni è obbligatoria.
Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta, formalmente redatta dal consigliere, con l'ausilio degli uffici competenti in materia, è trasmessa al presidente del consiglio che, acquisiti i pareri obbligatori e preventivi dei responsabili dei servizi e della commissione consiliare permanente competente, la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.
Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri in ogni stato e grado di giudizio purché non sussista conflitto di interessi con l'ente.

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Art. 17
Convalida degli eletti e surrogazione dei consiglieri

Alla convalida dei consiglieri proclamati eletti provvede il consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
Ove non vengano sollevate questioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il consiglio provvede con votazione complessiva e palese. In caso contrario procede con votazione singola e palese alla sostituzione dei consiglieri non convalidati.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente del consiglio o di un elettore. Il consiglio pronunzia la decadenza dei consiglieri, sentiti gli interessati con un preavviso di giorni 10, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi causa successivamente alla convalida, provvede analogamente il consiglio. Le dimissioni presentate dai consiglieri, una volta presentate e registrate al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

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Art. 18
Gruppi consiliari

Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione, la durata, il funzionamento dei gruppi consiliari e l'esercizio delle prerogative ad essi stessi conferite dalle leggi o regolamento.
Il regolamento, altresì, disciplina le modalità di assegnazioni delle risorse e strutture necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.

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Art. 19
Conferenza permanente dei capigruppo

1. Nella prima seduta del consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano alla presidenza il consigliere da ciascuno di essi eletto presidente del gruppo.
2. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una commissione consiliare permanente nell'ambito della quale ciascun presidente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei consiglieri componenti il suo gruppo. La commissione è coordinata dal presidente del consiglio ed assume la denominazione di "Conferenza permanente dei capigruppo".
3. Il regolamento determina i poteri della commissione, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

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Art. 20
Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto.
2. In particolare spettano al consiglio comunale:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la definizione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative:
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dal consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) definisce degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
n) l'adozione, su proposta della giunta municipale, del bilancio di mandato. Tale mandato sarà approvato dall'organo consiliare entro 6 mesi dal uso insediamento.
3. Il consiglio comunale provvede alla convalida dei consiglieri e decide sulle questioni di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge.
4. Verifica e controlla le attività fatte oggetto dei propri atti d'indirizzo. Approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune il regolamento contenente le norme per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.
5. Le potestà consiliari non possono essere delegate ad altri organi, né da questi esercitate.

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Art. 21
Commissioni speciali e permanenti

Il consiglio può istituire commissioni speciali con il compito di esperire inchieste e indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio stesso, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
E' fatto obbligo a tutti i responsabili dei servizi del Comune, nonché degli enti o aziende da esso istituiti, di fornire alle predette commissioni tutti i dati, i documenti e le documentazioni richiesti, senza vincolo di segreto.
Le commissioni di cui sopra sono nominate, con voto palese, dal consiglio comunale nel suo seno e in esse devono essere rappresentati tutti i gruppi politici presenti nel consiglio stesso, a meno di espressa rinuncia.
Il consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, con funzioni consultiva e obbligatoria sugli atti fondamentali di sua competenza stabilendo il numero e le attribuzioni, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio comunale.
Le commissioni consiliari permanenti sono costituite dai consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro 20 giorni dalla loro deliberazione di cui al primo comma e entro lo stesso termine li comunicano al presidente del consiglio comunale.
La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione con forme ai criteri indicati dal regolamento.
Spetta al presidente del consiglio attivare le commissioni consiliari.
Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.
Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento, garantendo alle minoranze le presidenze più importanti aventi funzioni di controllo e di garanzia.
Il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori, nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

[Sommario]

Art. 22
Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia - Istituzione

1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche periodiche e di presentare al consiglio, tramite il presidente che provvede ad iscriverle all'ordine del giorno, relazioni illustrate dei risultati dell'attività esercitata.
2. La composizione e l'elezione della commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia sono stabilite dal consiglio in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai consiglieri dai quali sono costituite.
3. Il presidente della commissione è il consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggiore numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti ai consiglieri di altri gruppi.
4. Il regolamento determina i poteri della commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

[Sommario]

Art. 23
Convocazione e sedute del consiglio

Il presidente convoca con propria determinazione il consiglio comunale fissandone la data per le riunioni ordinarie e straordinarie. Stabilisce l'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare, dandone la precedenza alle proposte del sindaco compatibilmente con gli altri adempimenti previsti dalla legge e/o dallo statuto. L'avviso scritto, con l'allegato ordine del giorno, degli argomenti da trattare, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza o, nei casi d'urgenza, anche ventiquattro ore prima. La consegna deve risultare da apposita relata di notifica.
E' obbligatorio per i consiglieri eletti entro dieci giorni dalla proclamazione comunicare alla segreteria generale la scelta di un domicilio eletto nel Comune.
Nel caso di richiesta da parte di un quinto dei consiglieri in carica, il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dal la proclamazione degli eletti.
L'ordine del giorno viene pubblicato all'albo pretorio contestualmente alla notifica ai consiglieri e sino all'inizio della seduta del consiglio allo scopo di portare a conoscenza del pubblico il giorno dell'adunanza.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dalla legge o dal regolamento.

[Sommario]

Art. 24
Presidenza delle sedute consiliari

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione con voto segreto nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Con la stessa procedura il consiglio comunale elegge un vice presidente.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano presente nella seduta.
Per gravi violazioni dei propri doveri istituzionali che compromettono il buon esercizio della funzione e ne viziano la neutralità possono essere revocati gli incarichi di presidente e di vice presidente su proposta di revoca adeguatamente motivata sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati posta in discussione entro i successivi 10 giorni dal deposito al protocollo generale. La proposta di revoca, con votazione segreta e separata, è approvata se ottiene i voti della maggioranza assoluta di consiglieri assegnati all'ente.
Il vice presidente o il consigliere anziano, qualora la revoca viene presentata anche per il vice presidente, convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta o le proposte di revoca.
Nella stessa seduta in cui viene approvata la revoca si deve procedere all'elezione del presidente ed eventualmente del vice presidente ai sensi delle vigenti norme di legge.
La prima convocazione del consiglio comunale è di sposta dal presidente del consiglio uscente.
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del l'assemblea fino all'elezione del presidente.
Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Il presidente presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e, nell'esercizio di tale funzione, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
Il presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, con provvedimento motivato e trascritto nel processo verbale.
Nelle sedute pubbliche il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque del pubblico sia causa di disordine.
In caso di assenza o impedimento del presidente la seduta è presieduta dal vice presidente e, in mancanza, dal consigliere anziano.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

[Sommario]

Art. 25
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente per legge.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per i quali la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una maggioranza speciale.
Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze devono tenersi in forma segreta.

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Art. 26
Votazioni

I componenti del consiglio votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta salvo i casi stabiliti espressamente dalla legge. Le deliberazioni concernenti questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone o elezioni a cariche vengono adottate a scrutinio segreto.
Le schede bianche, le non leggibili, le nulle e gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Il presidente proclama l'esito delle votazioni effettuate; egli è assistito da tre scrutatori scelti fra i consiglieri ad inizio di seduta tra i propri componenti.
E' consentito altresì sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

Art. 27
Verbale delle sedute

Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al presidente ed al consigliere anziano.
Il verbale riporta i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, la indicazione nominativa dei consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti dalla votazione.
Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo, altresì ha diritto di fare dichiarazioni da riportarsi integralmente nel verbale delle sedute.
I processi verbali delle sedute precedenti vengono messi a disposizione dei consiglieri, nei termini di legge, prima della seduta in cui sono proposti per l'approvazione.
I consiglieri hanno diritto di inserire in essi delle rettificazioni che in ogni caso, prima dell'inserimento, devo no essere approvate a maggioranza dei presenti.
Le rettificazioni vengono riportate nella delibera di approvazione dei processi verbali. I processi verbali vengono dati per letti. Si procederà all'eventuale lettura di esse a richiesta del singolo consigliere.
Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale, la cui partecipazione consultiva, re ferente e di assistenza è richiesta dal presidente del consiglio per iniziativa propria e dei componenti il consiglio.
Il segretario comunale, quando ritenga utile informare il consiglio su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziario - contabile relativi agli argomenti in trattazione, richiede al presidente di poter procedere in tal senso.
Le informazioni date dal segretario vengono riportate fedelmente sul relativo verbale.
Il segretario designa gli impiegati che devono coadiuvarlo in consiglio.

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Art. 28
Deliberazioni del consiglio

Nessuna proposta di deliberazione può essere posta in votazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno della seduta. Ogni proposta di deliberazione, corredata della firma del proponente e del responsabile del procedimento, nonché del parere di regolarità tecnica e di quello contabile, se comporta spese, e del parere della commissione consiliare permanente competente, qualora istituite, nei casi previsti dal regolamento, deve essere depositata unitamente agli atti e alla documentazione di riferimento, a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza del consiglio; ove il consiglio venga convocato d'urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore.
Prima di presentare le proposte di delibere "piano regolatore generale, bilancio, piano triennale delle opere pubbliche", convocare un'assemblea pubblica cittadina, con fini consuntivi e di indirizzo.
Il parere della commissione consiliare permanente deve essere reso entro 8 giorni dalla trasmissione al proprio ufficio della proposta di deliberazione, salvo i casi stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

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Art. 29
Albo delle presenze dei consiglieri

E' istituito l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni. L'albo sarà tenuto ed aggiornato dal responsabile del servizio affari consiliari, nell'ambito del settore segreteria generale e sarà consultabile dalla cittadinanza.

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Art. 30
Regolamento del consiglio comunale

Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento comunale, che disciplina in particolare:
a) il funzionamento del consiglio e, qualora istituite, la composizione ed il funzionamento delle commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive, consultive, di garanzia e di controllo, referenti, redigenti, di inchiesta e di indagine;
b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni che può essere temporaneamente esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi;
c) le modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto, di persone diverse dai consiglieri comunali, da questi ultimi espressamente delegati;
d) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare, determinando, per ciascun candidato, i requisiti di competenza, professionalità e accertando la non appartenenza all'associazione i cui fini siano in contrasto con la costituzione e con le leggi statali e regionali in materia;
e) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle istituzioni, delle aziende speciali, delle società per azioni e a responsabilità limitata a partecipazione comunale, dei concessionari di pubblici servizi;
i) i procedimenti relativi ai rapporti tra il consiglio e i soggetti collettivi e le imprese che esercitano la loro attività nel territorio;
g) la costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari, l'istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo;
h) le modalità di esercizio del diritto dei gruppi consiliari di presentare proposte al consiglio;
i) la presentazione, la discussione e la votazione di interrogazioni e mozioni, ordini del giorno da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari;
j) i poteri del presidente per mantenere l'ordine della seduta;
k) i casi tassativi di utilizzo della sala consiliare da parte di organismi diversi dal consiglio comunale;
l) la disciplina e le modalità di attribuzione di forniture, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello di gruppi consiliari e delle commissioni regolarmente costituite, nonché delle risorse economiche attribuite alla presidenza del consiglio per il suo funzionamento.

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Art. 31
Cessazione dalla carica del consiglio

La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali per la temporanea amministrazione di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale.
Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali.
Le nuove elezioni avranno luogo nella prima tornata utile.

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Capo II
Sindaco e giunta municipale

Art. 32
Modalità di elezione del sindaco e di nomina della giunta

Il sindaco è eletto, a suffragio universale e diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
Il sindaco dura in carica per il tempo stabilito dalle leggi vigenti ed è immediatamente rieleggibile secondo i limiti e le modalità fissate dalle leggi stesse.
Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiori ad 1/3, arrotondato aritmeticamente, dei componenti il consiglio comunale e fino ad un massimo di sedici unità.
La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.
Possono essere sospesi e/o rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.
Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessori comunali con quella di componente della Giunta regionale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Il consiglio comunale può discutere nel proprio seno una mozione di censura nei confronti degli assessori che nell'ambito delle proprie attribuzioni non svolgono con competenza e partecipazione il proprio ruolo.
Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente la giunta più anziano di età.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento.
Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori entro 7 giorni. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
In questo caso il consiglio comunale cessa dalla carica con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimenti permanenti comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.

[Sommario]

Art. 33
Funzioni della giunta

La giunta concorre all'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo dell'ente ed è responsabile verso il consiglio nell'attuazione dei programmi da esso approvati.
Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e sui risultati conseguiti, ha poteri di impulso e di proposizione nei confronti del consiglio, nonché poteri di indirizzo e di controllo sui servizi del personale.
Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, dei funzionari dirigenti e del direttore generale.
Impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti.
Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario e, ove nominato, al direttore generale che vigilerà sulla loro ottemperanza.
L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, per l'attività svolta nell'ambito delle deleghe loro individualmente assegnate dal sindaco con apposito provvedimento.
Spettano alla giunta qualora non si tratti di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso o che non siano consentiti in atti di programmazione o di gestione generali i seguenti atti:
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
b) contributi.
Adotta in via esclusiva:
c) regolamento e programma delle assunzioni del personale;
d) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
e) sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art. 32, lett. f), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare;
g) predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al consiglio comunale per le deliberazione che questo competono;
h) definisce in base alla proposta del direttore generale ove nominato o, in caso contrario, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui all'art. 11 dell'ordinamento contabile e finanziario;
i) autorizza la costituzione in giudizio dell'ente in tutti i casi necessari per promuovere, transigere, resistere e conciliare le liti.

[Sommario]

Art. 34
Funzionamento della giunta

La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
Il sindaco presiede, dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
Saranno solo presentate all'esame della giunta le proposte corredate dalla firma dell'assessore competente per materia e del responsabile del procedimento, nonché del parere di regolarità tecnico e di quello contabile, se comporta spese.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

[Sommario]

Art. 35
Sedute della giunta

Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente e comunque in sede deliberante sono riservate ai suoi membri; alle sedute possono essere invitati i revisori dei conti, funzionari e impiegati per fornire chiarimenti e notizie in relazione agli argomenti posti in discussione.
Il segretario generale partecipa alle riunioni della giunta e ne redige il verbale che sottoscrive unitamente al sindaco ed all'assessore anziano per età degli assessori presenti.

[Sommario]

Art. 36
Attività degli assessori

Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e presentano, nell'ambito delle deleghe loro attribuite, le proposte formulate dai servizi, verificando che le stesse rientrino nella attuazione del programma del sindaco e nei criteri generali di indirizzo approvati dal consiglio.
Gli assessori forniscono ai capi settore funzionari responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione delle proposte di loro iniziativa da sottoporre all'esame degli organi di Governo.
L'attività degli assessori è promossa e coordinata dal sindaco.

[Sommario]

Il sindaco

Art. 37
Funzioni, distintivo e giuramento

Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
Il sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli organi comunali; dirige l'attività della giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio.
Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.
Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale all'atto dell'insediamento.

[Sommario]

Art. 38
Elezioni del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
La durata della carica del sindaco è fissata dalla legge regionale.

[Sommario]

Art. 39
Attribuzioni del sindaco

Il sindaco quale capo dell'amministrazione e organo monocratico elettivo:
a) nomina la giunta, entro 10 giorni dalla proclamazione, comprendendo anche gli assessori proposti al l'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco;
b) convoca e presiede la giunta; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle deleghe attribuite;
c) compie tutti gli atti di amministrazione che dalle leggi o dallo statuto o dai regolamenti non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario generale, dei dirigenti e del direttore generale;
d) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi costituiti per la gestione associata di uno o più servizi; può nominare per detta incombenza un proprio delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato.
In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico;
e) promuove la conclusione di accordi di program ma e svolge gli altri compiti connessi;
f) nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalle leggi e dallo statuto comunale;
g) nomina il direttore generale secondo i criteri previsti dal regolamento per l'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dell'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 così come recepite dalle leggi regionali 11 dicembre 1991, n. 48 e n. 23 del 7 settembre 1998;
h) nomina il segretario comunale scegliendolo nel l'apposito albo;
i) conferisce e revoca al segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni del direttore generale;
j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento in base ad esigenze effettive e verificabili;
k) conferisce incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero massimo di 2 in possesso del titolo di laurea ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relazionando annualmente al consiglio comunale sull'attività degli stessi;
l) provvede sui ricorsi in opposizione contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del l'art. 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
m) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare la esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
n) indice i referendum comunali;
o) il sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di sovrintendenza dell'attività amministrativa, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
p) egli compie gli atti con conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del consiglio comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
q) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni cui partecipa il Comune, svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale e in coerenza con gli obiettivi e indirizzi di P. E. G.;
r) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

[Sommario]

Art. 40
Deleghe

Il sindaco ha la facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega, anche generica, a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui agli assessori spettano poteri di indirizzo e di controllo. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
Le deleghe di cui al presente articolo e le eventuali modificazioni delle stesse devono essere fatte per iscritto.
Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e a loro si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

[Sommario]

Art. 41
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, ove non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

[Sommario]

Art. 42
Potere di ordinanza del sindaco

Il sindaco adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
Il sindaco quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.
Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Ove l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero eventualmente incorsi.

[Sommario]

Capo III
Responsabilità

Art. 43
Responsabilità degli amministratori e del personale

Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Il sindaco, il vice sindaco, il segretario generale, il direttore generale, i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi, che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nel l'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.
La responsabilità personale nell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Ai dipendenti comunali, fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile si applicano, in materia di responsabilità disciplinare e di controversie di lavoro, le disposizioni del regolamento sull'organizzazione e, per quanto in esso non previsto, le norme di cui agli artt. 2106 del codice civile all'art. 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 del titolo IV del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto dettano in materia gli artt. 409 e seguenti del c.p.c. e il contratto-quadro sulla conciliazione nel pubblico impiego in vigore.

[Sommario]

Art. 44
Responsabilità degli agenti contabili

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.

[Sommario]

Titolo III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 45
Istituzione dell'ufficio

Nel Comune di Aci Catena può essere istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del l'amministrazione comunale e delle aziende e sui dipendenti, segnalando al sindaco, al segretario generale e ai funzionari responsabili, gli abusi, le disfunzioni, le carenze sui ritardi nei confronti dei cittadini.
Egli deve verificare, su fondata segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di sua iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività dell'assunzione di decisioni od atti in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant'altro incida sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti.
L'attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle società di capitale non rientra nell'azione del difensore civico.
Al difensore civico spetta una indennità di funzioni, comprensiva di rimborso spese, stabilite dal consiglio comunale in sede di nomina, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.
Tale indennità viene determinata contestualmente alla deliberazione consiliare di nomina.

[Sommario]

Art. 46
Ruolo e attribuzioni

Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui. Egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
E' facoltà del difensore civico, quale garante del l'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a., di presenziare senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.
Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.
Ha diritto di ottenere a richiesta, senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale, di quelli da essi richiamati e dei documenti istruttori.
Nell'ambito delle proprie funzioni il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.
In ogni circostanza, il difensore civico correda le sue segnalazioni con le proposte, i suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.
Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
Al difensore civico spetta il diritto di consultare tutte le deliberazioni di giunta e di consiglio comunale, dei provvedimenti del sindaco, degli assessori, del direttore generale, del segretario e dei funzionari e di averne fotocopia.
Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.
Il difensore civico non può curare la tutela dei diritti dei dipendenti comunali demandata dall'ordinamento vigente alle organizzazioni sindacali.

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Art. 47
Funzioni

Il difensore civico svolge più in particolare le seguenti funzioni:
a) raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;
b) sollecita interventi finalizzati a rimuovere fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini previsti dalle leggi regionali vigenti e dai regolamenti;
c) riferisce periodicamente circa il suo operato al consiglio comunale;
d) riferisce al sindaco di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati in ordine al funzionamento dei servizi comunali;
e) egli può eseguire accertamenti sull'operato dei servizi dell'amministrazione comunale, degli enti, istituzioni, aziende e società da essa dipendenti o di cui fa parte, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione;
f) esercita le funzioni di cui all'art. 25 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellato dal l'art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso i servizi comunali.
Se nel corso dello svolgimento di tale attività il difensore civico rileva che pratiche simili di altri soggetti si trovano in identica posizione opera anche per queste ultime.
Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.
Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni fa riferimento anche alle norme internazionali sui diritti umani, in particolare alla convenzione europea del 1950, alla carta sociale europea del 1961, ai due patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 ed al codice internazionale dei diritti umani.

[Sommario]

Art. 48
Requisiti per la elezione

All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di probità e obiettività di giudizio e sia in possesso di ottime referenze di carattere morale e civile. E' richiesto il possesso del diploma di laurea in materie giuridico - amministrative od equipollenti.
Il difensore civico è eletto fra i cittadini residenti del Comune di Aci Catena in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
Non possono essere eletti alla carica di difensore civico coloro che:
a) non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale;
b) siano titolari di qualsiasi carica elettiva di primo e secondo grado;
c) siano membri degli organi che esercitano il controllo sugli atti dell'ente locale;
d) siano in rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con gli amministratori comunali, il segretario, i funzionari e siano in rapporto di debito credito o in lite pendente con il Comune, o abbiano da quest'ultimo conferiti incarichi professionali;
e) siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l'amministrazione comunale;
f) abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito politico.

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Art. 49
Sistema di elezione - Nomina - Revoca - Decadenza

L'amministrazione comunale per provvedere alla elezione del difensore civico, pubblica un apposito avviso con l'indicazione dei requisiti previsti, con la richiesta di presentare il curriculum da parte degli interessati.
Gli aspiranti dovranno produrre istanza, allegando il curriculum e dimostrando di possedere i requisiti richiesti e di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste.
L'esame della documentazione al fine del riscontro dei requisiti è demandata al settore affari generali preposto per la predisposizione degli atti deliberativi inerenti.
Esperiti gli adempimenti preliminari di cui al precedente comma il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
Se l'elezione non avviene nella prima seduta, viene ripetuta nel corrispondente giorno della settimana successiva, senza necessità di convocazione sino alla elezione.
Dopo la terza votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienze di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché per perdita della residenza in Acicatena, nonché per la perdita della cittadinanza italiana e dei diritti politici. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali, previa contestazione e con la procedura di cui alla legge regionale n. 31 del 24 giugno 1986, art. 14.

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Art. 50
Durata in carica

Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto.
Il consiglio comunale procede alla nomina del difensore civico entro 45 giorni dal suo insediamento.
Il difensore civico esercita le sue funzioni durante i 45 giorni necessari per l'elezione del sostituto. Tali funzioni cessano, comunque, decorsi 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale.
Nel caso di dimissioni irrevocabili o di vacanza della carica nel corso della legislatura, il consiglio comunale, esperite le procedure di cui all'art. 49, provvede alla nuova elezione alla prima adunanza successiva utile.

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Art. 51
Relazioni annuali

Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
Il difensore civico nella relazione di cui al 1° comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Può essere chiamato a relazionare in giunta e in consiglio in merito alle questioni sottoposte al suo esame.

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Art. 52
Mezzi e dotazioni

L'ufficio del difensore civico ha sede presso un idoneo locale messo a disposizione dal Comune, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
Annualmente viene previsto nel bilancio un fondo di dotazione da porre a disposizione del difensore civico per consentirgli di organizzare in piena autonomia le competenze del suo ufficio e le sue funzioni.

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Titolo IV
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I
La partecipazione popolare

Art. 53
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei, l'effettivo esercizio del diritto di udienza per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.
Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini al l'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione;
b) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei;
c) la più ampia informazione dei cittadini sulla propria attività tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza, e con particolare riguardo al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai programmi dell'ente agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche, ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengono ai rapporti tra Comune e cittadini. Il Comune a tal fine può avvalersi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informatiche attraverso quotidiani ed emittenti radio-televisive e altri organi di informazione.

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Art. 54
Organismi di partecipazione e rapporti con il Comune

Il Comune favorisce la formazione di iniziative autonome tese alla costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini, anche su base di quartiere, frazione o di particolari interessi sociali.
L'amministrazione comunale intende instaurare un rapporto di collaborazione con tutte quelle associazioni od enti che si interessano di attività culturali, patriottiche e di servizi socio assistenziali relativi a minori, handicappati, anziani, disabili, tossicodipendenti ed altre fasce ad elevato rischio soggettivo e sociale previste dalle leggi in materia.
A tale scopo istituisce le seguenti consulte: problematiche giovanili, sport e tempo libero, scolastica, anziani, commercianti, artigiani, associazioni culturali e pari opportunità.
Tali consulte sono costituite con riferimento ad interessi diffusi e/o all'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L'attività delle consulte è determinata da apposito regolamento.
Le consulte acquistano valore consultivo sulle questioni di rilevante interesse per la comunità cittadina.
I pareri delle consulte debbono essere definitivi per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

[Sommario]

Art. 55
Rapporti con le associazioni

Il Comune di Aci Catena sostiene e valorizza le libere forme associative, presenti nel suo territorio, quali strumenti di formazione dei cittadini, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
a) sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzione per la loro attuazione; il patrocinio diretto o con fondi finalizzati;
b) favorisce la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
c) garantisce la presenza di rappresentanti delle li bere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e le attrezzature occorrenti per l'organizzazione e manifestazioni, e per consentire l'incontro dei rappresentanti delle varie associazioni abilitate alla partecipazione, al fine di dibattere aspetti di interesse comune;
e) consulta le libere forme associative nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità sociali;
f) affida ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni; nel caso di assegnazione di fondi finalizzati il relativo rendiconto della spesa viene approvato dalla giunta.
Gli interventi di cui sopra hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà della adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di scopi coincidenti con quelli del Comune, di pubblica utilità o di interessi diffusi, espletamento di attività rilevanti nel Comune.
Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune di Aci Catena, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
Le libere forme associative comprendono le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicap, le associazioni della tutela della natura dell'ambiente, le associazioni ed organismi scientifici, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, le associazioni dei giovani, degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa del comitato che abbia le caratteristiche indicate al presente comma.
Un'apposita commissione, istituita con determinazione del sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, e formata da consiglieri comunali e da funzionari dell'ente, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento.
Per ottenere l'iscrizione all'albo le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
Relativamente alle questioni concernenti attività assistenziali, culturali e patriottiche riferite alle vittime civili di guerra, il Comune riconosce quale interlocutrice l'associazione nazionale vittime civili di guerra e l'associazione nazionale dei combattenti e reduci.

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Art. 56
La conferenza dei servizi pubblici comunali

Il sindaco indice annualmente una conferenza dei servizi pubblici comunali invitando i rappresentanti del le associazioni di categoria a carattere economico, artigianale, turistico, commerciale, professionale, culturale aventi struttura organizzativa nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
A tale conferenza parteciperanno il difensore civico e il direttore generale e potranno intervenire gli assessori e i consiglieri comunali.
La conferenza dei servizi, avviata a cura del sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
L'amministrazione in tale sede provvede alla verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini nonché dell'efficienza ed economicità.
I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio del diritto alla contrattazione.
Il "difensore civico" ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi.
Il direttore generale relazionerà sull'adeguatezza della struttura amministrativa ai programmi dell'amministrazione in vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini proponendo i necessari provvedimenti.
Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni scritte ad effettuare valutazioni e proposte.
Le risultanze della conferenza sono esaminate dal consiglio comunale su proposta della giunta per eventuali decisioni di merito.

[Sommario]

Art. 57
La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

Qualora il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituisca "l'istituzione" quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale, può coinvolgere nella gestione di tale istituzione anche associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale e le organizzazioni degli utenti.
La gestione può altresì avvenire con la partecipazione nel consiglio di amministrazione di alcuni membri designati alle associazioni e dagli utenti, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base di apposito regolamento.

[Sommario]

Art. 58
Commissione della pari opportunità

Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto le elette nel consiglio comunale.
Le modalità di costituzione, di funzionamento e di compiti di tale commissione sono disciplinati dal regolamento.
Alla commissione vanno trasmessi i provvedimenti ed i documenti dell'amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali della stessa, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.

[Sommario]

Art. 59
L'azione popolare

I cittadini, singoli e organizzati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Aci Catena.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta municipale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
La giunta municipale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge.
A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.
Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

[Sommario]

Capo II
La consultazione dei cittadini

Art. 60
Forme di consultazione

Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli