REGIONE SICILIANA
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Data Comunicato 25/05/2016
Titolo Prevenzione incendi stagione estiva 2016
Testo

IL SINDACO

VISTA LA LEGGE del 21 novembre 2000, n. 353 - legge-quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI la L.R. n. 16 del 06/04/1996 nel testo vigente: “Riordino della legislazione in materia forestale e   di tutela della vegetazione;

VISTA la legge n. 225/92 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTA la L.R.: n. 14/98 nel testo vigente: “Norme in materia di Protezione Civile”;

VISTO il D. Lgvo n.  112/98:  Conferimento di funzione  e compiti  amministrativi  dello  Stato  alle             regioni  ed agli Enti Locali,  in attuazione  del capo I  della Legge 15 marzo  1997,  n.  59 ;

VISTO l'art. 38 della legge n. 142/90 e successiva L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.  Lgvo  n. 267/2000 “ Testo  unico  delle leggi  sull’ordinamento  degli Enti locali”  e  in particolare l’art. 54 il quale al comma 2 prevede che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo , adotta con atto motivato  e  nel rispetto dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico,  provvedimenti contigibili e urgenti al fine di prevenire ed  eliminare gravi pericoli che  minacciano  l’incolumità  dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.” E , al successivo comma 4 prevede che:“Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è  rivolta  a  persone  determinate e queste non   ottemperano all’ordine impartito,   il  Sindaco   può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione  penale per i reati  in  cui fossero incorsi”.     

VISTI GLI ARTT. 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 avente per oggetto: "disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione (Ordinanza n. 3606);

VISTA la deliberazione di G.M. n. 48 del 29.02.2008 avente per oggetto: "Istituzione catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353";

VISTA la circolare della Presidenza della regione Siciliana del 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima al n. 10 del 29.02.2008, avente per oggetto: "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione speditivi di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

CONSIDERATO che la stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco,

CONSIDERATO, altresì, che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

RITENUTO necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze alla pubblica incolumità;

VISTO l'art. 33 e l'art. 41 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni che prevedono la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, la manutenzione dei bordi stradali, l'espletamento dell'attività dì protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della
garanzia della sicurezza delle persone;

VISTA la legge n. 353/2000 e successive modifiche e integrazioni  capo II Art. 10 in cui al punto uno riporta, tra l'altro , "che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque, consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,
stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente
richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre, vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata prevista, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data,” (cf.r art.. 4 comma 173 Legge 24/12/2003 n. 350);

VISTA la legislazione nazionale (L. 225/92, D.L. 112/98) e regionale (L.R. 14/98) in materia di Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;

VISTE le leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia;

 

ORDINA

ART. l

Entro il 15 giugno 2016 e fino al 15 settembre 2016 è fatto obbligo:

            A tutti i proprietari e conduttori dei terreni con qualsiasi destinazione ricadenti nel territorio del Comune di Aci Catena , comprese le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli,di procedere, sotto la propria responsabilità diretta, penale e civile, per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi nonché incolti, ed al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio.

ART. 2

Nei terreni di cui all'articolo precedente ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq. 3.000
(tremila) è ammessa in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, lungo i confini con strade ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, e, comunque, per l'ampiezza tale da non far propagare le fiamme, fermo restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti.

ART. 3

E' ammesso anche il bruciamento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e dalla realizzazione dei viali parafuoco purché avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti vicine. In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con cautela dalle ore 05.00 alle ore 08.00, ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della zona e dell'orario di bruciamento, con l'indicazione precisa sul luogo, delle cautele che si intendono adottare nonché dei nominativi dei responsabili delle operazioni, dovrà darsi di volta in volta preventiva richiesta, al distaccamento Forestale competente per
territorio (Catania) che deve rilasciare apposita autorizzazione e agli uffici Comunali di Protezione Civile e Polizia Municipale. Inoltre è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato. Di quanto sopra detto al presente articolo l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità ed oneri anche nei confronti di terzi.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 57 del regolamento Edilizio Comunale i proprietari dei fondi incolti o dei lotti, comprese le aree non edificate fronteggianti vie e piazze aperte al pubblico passaggio, ricadenti nel territorio comunale, devono provvedere all'immediata recinzione delle stesse, al fine di garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista degli incendi e per mitigare rischi di natura igienico - sanitaria.

 

ART. 5

Fermo restando quanto previsto dagli art. 423, 423bis, 424, 449 e 650 del Codice Penale, ai proprietari ed agli altri soggetti inottemperanti alle direttive di cui agli artt. 1, 2 e 4 della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. 04/06/2008 e dell’art. 16 della Legge 689/81, sarà applica una sanzione da € 105,00 ad € 1.035,00, ed inoltre nei casi di:

a)      Restringimento o danneggiamento della sede stradale a causa del mancato diserbo delle aree incolte e/o di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, sarà applicata la sanzione pecuniaria da € 168,00 a € 674,00 previste dall’art.29 del vigente Codice della strada;

b)      Per le aree dove si determinano incendi a causa della mancata e/o insufficiente prevenzione disposta con la presente Ordinanza, a prescindere se trattasi di aree boscate o assimilabili alle stesse, ai sensi dell’art.10 della Legge 353/2000 e ss. mm. ii., sarà applicata in aggiunta a quanto previsto  dalle norme del C.P.,una sanzione non inferiore nel minimo ad € 1032,00 e non superiore nel massimo a € 10.329,00

La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori, amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali e di discariche di rifiuti urbani assimilabili.

                                                                           ART.6
Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni che si dovessero verificare, a persone, animali  e/o beni mobili ed immobili, a seguito di incendi per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunciati ai sensi del C.P.

ART. 7

I cittadini residenti e non, che vorranno segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potranno, per iscritto, segnalare all'Amministrazione comunale o presso il protocollo generale dell'Ente sito in via Vitt. Emanuele n. 4, tali situazioni non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali adempimenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/92. 

Le segnalazioni potranno pervenire anche via e-mail all'indirizzo: protezionecivile@comune.acicatena.ct.it.

ART. 8

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al 15/09/2016.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell’Ordine sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

 

 

 

 

Con preghiera di massima e ripetuta diffusione, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.

U.S. / dott.Antonio Foti


 

 Provincia di Catania

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Descrizione Prevenzione incendi stagione estiva 2016