Art. 77
Sviluppo sociale, culturale ed economico
Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la promozione e programmazione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune ed attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi.
Per tali fini il Comune promuove intese ed accordi, emana direttive e fornisce indicazioni di cui i soggetti pubblici o privati, che esercitano attività o svolgono funzioni sul territorio, devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l’erogazione di servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità.
Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica e nell’ufficio “Informa Giovani” due strutture fondamentali per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:
– adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
– mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell’uomo;
– conservare la memoria della propria comunità;
– attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Il Comune assicura l’autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l’integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica anche a mezzo di istituzione.
In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti principalmente a favorire l’occupazione ed a salvaguardare l’ambiente.
Istituisce lo sportello unico per le attività produttive allo scopo di fornire assistenza alle imprese, garantendo loro le necessarie informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative ed agli strumenti agevolativi applicabili, nonché la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale in favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
I servizi pubblici comunali sono offerti a tutti i soggetti che vivono nel territorio comunale, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza.
Art. 78
I servizi locali
Il Comune adotta modalità di gestione dei servizi pubblici improntate a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio, fatti salvi ben individuati e motivati costi sociali, valorizzazione di professionalità e competenza nella scelta di amministratori e tecnici.
I servizi pubblici vengono di norma gestiti:
– in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda;
– a mezzo di istituzioni, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata, consorzi, accordi di programmi convenzioni, concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di appartenenza sociale.
I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi assicurano la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi e la trasparenza complessiva della gestione; individuano le forme cui si esplicano la partecipazione ed il controllo degli utenti sulla gestione del servizio.
I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi, delle società per azioni o a responsabilità limitata stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.
Il piano triennale dei servizi pubblici gestiti dal Comune, con note di aggiornamento annuale, indica l’og getto, le caratteristiche dalla gestione e le risultanze economiche, le dimensioni e la struttura interna, i piani economici e di investimento relativi all’esercizio successivo; contempla, altresì, con le indicazioni di cui sopra, i servizi locali gestiti con forma associativa o di cooperazione con altri Comuni o diversi enti locali.
La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio è deliberata dal consiglio comunale previa individuazione, con analisi economico gestionale, delle modalità che garantiscono la gestione ottimale del servizio stesso, il personale allo stesso adibito deve, ove ciò non risulti impossibile per motivi funzionali o economici, essere assegnato al nuovo soggetto gestore.
La costituzione di istituzioni o aziende speciali nonché la dismissione di servizi pubblici sono deliberate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le aziende speciali e le istituzioni hanno l’obbligo del pareggio del bilancio da assicurare attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
La sottoscrizione di azioni di minoranza sono autorizzate dalla giunta municipale.
Una speciale commissione consiliare di vigilanza provvede, nei modi indicati dal regolamento del consiglio comunale, al controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, enti concessionari, nonché sulle associazioni e fondazioni cui partecipa il Comune, circa il rispetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall’ente.
La commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori designati dal Comune.
Art. 79
Istituzione
L’istituzione costituisce organismo strumentale del l’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotate di personalità giuridica di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
La deliberazione istitutiva indica il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione.
L’istituzione ha un consiglio di amministrazione ed un presidente, aventi compiti amministrativi di indirizzo, ed un direttore, avente la responsabilità della gestione amministrativa.
Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.
Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni e servizi il bilancio annuale e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Il regolamento determina la composizione del consiglio, le modalità di elezione dello stesso e del presidente e quelle della nomina del direttore, la natura giuridica del rapporto di lavoro di quest’ultimo e le modalità di accordo dell’attività dello stesso con quella della struttura comunale di riferimento.
Il consiglio di amministrazione previene alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
Il regolamento determina, altresì, i criteri di redazione del bilancio dell’istituzione, nonché il compenso dei membri del consiglio di amministrazione.
Art. 80
Azienda speciale
Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, enti dell’ente locale dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale per l’esercizio di servizi a rilevanza economica.
Il consiglio comunale determina il capitale di dotazione le finalità e gli indirizzi generali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione.
Approva, altresì:
– il piano programma e il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra enti locali ed aziende speciali, nonché gli atti fondamentali, quali:
– i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, con allegata una relazione nella quale gli organi dell’azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obbiettivi o del mancato raggiungi mento degli interventi ricorrenti previsti, dell’acquisizione e alienazione di partecipazioni azionarie in società per azioni a responsabilità limitata;
– il conto consuntivo.
Lo statuto dell’azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all’approvazione degli organi elettivi del Comune, tra i quali vi è comunque il bilancio annuale; a questo è allegata una relazione nella quale gli organi dell’azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro eventuale mancato raggiungimento, degli interventi ricorrenti previsti, dell’acquisizione e alienazione di partecipazioni azionarie in società a prevalente capitale pubblico locale.
Gli eventuali costi sociali per i quali è prevista la possibile copertura di spesa annuale da parte del Comune si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell’utenza e deliberate specificatamente dal consiglio comunale.
Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisori.
Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco.
Lo statuto determina le modalità di nomina e la durata degli amministratori nonché i casi di revoca degli stessi.
Le aziende speciali possono essere trasformate in società per azioni previa delibera del consiglio comunale e secondo le modalità previste dall’art. 115 del testo unico n. 267/2000.
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 81
Società per azioni a responsabilità limitata
La costituzione della società per azioni a responsabilità limitata può essere effettuata:
a) con prevalente capitale locale;
b) non prevalente senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del testo unico n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 80, comma 9, il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società o per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
In ogni caso l’atto costitutivo lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve essere garantita la rappresentativa del Comune negli organi di amministrazione.
Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. Essi sono nominati dal sindaco sulla base dei criteri generali determinati dal consiglio comunale.
I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.
Art. 82
Concessione
Il consiglio comunale può affidare la gestione dei servizi in concessione a terzi quando vi siano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
Il concessionario viene individuato attraverso una gara pubblica, alla quale viene garantita la massima pubblicità e nel rispetto delle leggi vigenti.
Le concessioni debbono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive loro vincolatività da parte dell’amministrazione comunale, facoltà di recesso e di riscatto.
Pagina aggiornata il 16/11/2024