Art. 113
Revisione dello statuto
L’iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale, alla giunta, ed ai cittadini, che la esercitano con una proposta recante almeno 1.500 sottoscrizioni autenticate.
Prima di essere poste all’esame del consiglio comunale, le proposte e le decisioni di revisione dello statuto sono affisse nell’albo pretorio per non meno di 20 giorni, e saranno pubblicizzate con idonei mezzi di informazione.
Il regolamento consiliare determina le modalità per la informazione dei cittadini sulle proposte di revisione e sul relativo procedimento di esame.
Prima di procedere all’approvazione della proposta di revisione, il consiglio comunale può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello statuto a referendum consultivo, ed altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.
La proposta di revisione o abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fino a che dura in carica il consiglio che l’ha respinta.
Per la modifica dello statuto si applica la stessa procedura prevista dalla legge per l’approvazione (art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale n. 48/91).
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale, l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.
Art. 114
Pubblicità dello statuto
Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell’ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
Art. 115
Entrata in vigore
Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell’atto di approvazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è affisso all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, all’ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti, istituito presso l’Assessorato regionale degli enti locali, che a sua volta ne trasmetterà una copia al Ministero dell’interno.
Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l’entrata in vigore.
Art. 116
Attuazione dello statuto
E’ istituita la commissione speciale permanente per l’attuazione dello statuto, per sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l’attuazione degli istituti richiamati.
Essa è composta dal sindaco o suo delegato che la presiede, dai capigruppo consiliari e da tutti i presidenti del le commissioni consiliari permanenti se istituite, dal segretario generale, dal direttore generale se nominato; funge da segretario un impiegato designato dal segretario generale.
Pagina aggiornata il 17/11/2024