Descrizione
Avviso pubblico concernente criterî e modalità di erogazione del contributo di € 3.000,00, finalizzato all’accesso alle abitazioni in locazione, ex art. 57 L.R. n.1/2026
In applicazione dell’art. 57 , comma 1 della legge regionale 05 gennaio 2026, n.1, al fine di agevolare l’accesso alle abitazioni in locazione sul mercato privato attraverso la riduzione del canone, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 5.000.000,00, prevede l'assegnazione di un contributo annuo di € 3.000,00 ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con un ISEE non superiore a € 10.000,00 basato sui redditi dell’anno 2024.
Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo di legge, prevede un incremento annuo di € 200,00 per ogni ulteriore figlio dell’intestatario scheda oltre il primo.
- DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
L’intervento è rivolto ai cittadini italiani, o di stato aderente all’Unione Europea o titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa in assenza di titolarità di diritti di proprietà e usufrutto.
Può presentare istanza per la concessione del contributo l’intestatario di famiglia anagrafica (intestatario scheda), composta da almeno tre unità, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa in assenza di titolarità di diritti di proprietà e usufrutto;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni al momento della
presentazione dell’istanza;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad € 10.000,00, basato sui redditi dell’anno 2024. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in
- ISTANZA
L'istanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio protocollo del Comune di residenza o tramite pec al seguente indirizzo comune.acicatena@pec.it entro e non oltre il 10/07/2026 e dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’ Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali , (All. B), secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno in corso di validità;
- attestato indicatore S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati basato sui redditi dell’anno 2024, in corso di validità;
- regolare contratto di locazione per uso abitativo, relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, salvo opzione della cedolare secca, ai sensi dell’art.4 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.
Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari con contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Il contratto può essere intestato anche ad un altro componente del nucleo familiare, purchè l’immobile sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e alla sua abitazione principale .
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’Ufficio comunale competente.
- ADEMPIMENTI DEI COMUNI
Ciascun Comune è responsabile della verifica della documentazione presentata e della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda; a tal fine potrà espletare i controlli a campione previsti dalla normativa vigente.
I Comuni sono tenuti :
- a verificare che il cittadino istante sia in possesso dei requisiti anagrafici richiesti dall’art. 57 della legge regionale 05 gennaio 2026, n.1, ovvero residenza nel territorio regionale da almeno due anni, nonché nucleo familiare composto da almeno tre unità compreso l’istante medesimo;
- a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei;
- ad indicare un termine per la presentazione delle istanze, che sia compatibile con il termine, sotto indicato, di trasmissione a questo
I Comuni, espletate le dovute verifiche e controlli sulle istanze ricevute, dovranno inviare a questo Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali:
- apposita richiesta a firma del Dirigente del settore competente, corredata dell’elenco dei
cittadini istanti;
- certificazione di residenza e stato di famiglia di ciascuno dei cittadini
- ADEMPIMENTI DELLA REGIONE
Il contributo di € 3.000,00, di cui al primo comma della norma in oggetto, sarà erogato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, indipendentemente dalla presenza di uno o più figli.
L’incremento di € 200,00, previsto dal terzo comma della norma in oggetto, sarà riconosciuto per ogni figlio dell’intestatario scheda successivo al primo.
Esempi:
- nucleo familiare composto da intestatario scheda più due fratelli: risulta beneficiario del contributo di € 3.000,00, sempre nei limiti del valore ISEE previsto dalla norma e della relativa posizione in graduatoria;
- nucleo familiare composto da intestatario scheda più due fratelli e 1 figlio dell’intestatario scheda: risulta beneficiario del contributo di € 000,00, senza incremento, sempre nei limiti del valore ISEE previsto dalla norma;
- nucleo familiare composto da intestatario scheda più due fratelli, 1 figlio e un nipote dell’intestatario scheda: risulta beneficiario del contributo di € 3.000,00, senza incremento, sempre nei limiti del valore ISEE previsto dalla norma;
4-nucleo familiare composto da intestatario scheda più due fratelli e 2 figli dell’intestatario scheda: risulta beneficiario del contributo, sempre nei limiti del valore ISEE previsto dalla norma, con l’incremento di € 200,00.
Con Decreto del Dirigente Generale di questo Dipartimento, si procederà all’approvazione di due graduatorie :
-All.A graduatoria regionale dei richiedenti secondo l’indicatore I.S.E.E. familiare in ordine crescente;
-All.B graduatoria regionale dei beneficiari secondo l’indicatore I.S.E.E. familiare in ordine crescente, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile.
Al riparto e all'assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti, si procederà secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
Il contributo verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.
Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.
Il contributo verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.
- TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti ai fini del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla L.R. 1/2026, secondo la normativa di cui al Regolamento UE 2016-679 - Titolare del trattamento: Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentato dall’Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, Via Trinacria, n. 34-36 - pec: assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del trattamento: Dirigente Generale Dipartimento Famiglia e Politiche
Sociali - pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.
Maggiori informazione potranno essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali - Tel.095/7684214.